Cassazione Penale, Sentenza n. 32739/2022 del 06/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per omesso versamento delle ritenute previdenziali (art. 2 d.l. n.463/1983 conv. l. n.638/1983) lamentando: (1) insufficiente considerazione delle prove documentali sulla notifica della "diffida" dell'INPS e sulla operatività della causa di non punibilità ex art.1, comma 1‑bis d.lgs. n.211/1994; contestava la firma sulla relata di notifica e la residenza indicata, sostenendo che la diffida non sarebbe mai pervenuta e che il termine di 3 mesi per l'adempimento non sarebbe mai decorso; inoltre il fallimento della ditta (sent. Trib. Parma 18/12/2013) avrebbe reso impossibile il pagamento. (2) Erroneo calcolo delle somme contributive e del superamento della soglia di punibilità: la Corte di appello avrebbe conteggiato periodi non contestati (dicembre 2010) e non avrebbe valutato decreti ingiuntivi che proverebbero pagamenti omessi delle retribuzioni e quindi l'insussistenza della soglia. (3) Censure sul trattamento sanzionatorio: il superamento sarebbe minimo, l'imputato non avrebbe potuto pagare dopo la notifica del fallimento e manca la maggiore capacità a delinquere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazioni principali: (1) il primo motivo è manifestamente infondato: per contestare l'autenticità della sottoscrizione sulla relata di notifica dell'avviso di ricevimento bisogna proporre querela di falso; la nuova eccezione dell'impossibilità di pagamento per fallimento è in gran parte nuova e non era adeguatamente dedotta in appello; (2) il secondo motivo è infondato: la Corte territoriale ha correttamente calcolato gli importi (e documentato le detrazioni e aggiunte rilevanti) e ha motivato l'irrilevanza di talune mancate corresponsioni delle retribuzioni ai fini della responsabilità penale; (3) il terzo motivo è inammissibile perché nuovo in cassazione e si risolve in mera rivalutazione dei fatti. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e ordine di versare in via equitativa euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 2 d.l. n. 463 del 1983 (conv. l. n. 638/1983)
Norma sostanziale applicata per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali; la condanna è stata confermata per i mesi contestati.
art. 1, comma 1‑bis, d.lgs. n. 211 del 1994
Invocata dal ricorrente come causa di non punibilità collegata alla diffida e al termine di 3 mesi; la Corte ha ritenuto che la prova della mancata notifica della diffida non sia stata fornita e che le eccezioni sulla notifica non possano sostituire la querela di falso.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per assegnare al ricorrente l'onere delle spese del procedimento di cassazione.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata in relazione al principio che ha consentito alla Corte di Cassazione di disporre, in assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità, un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez.2 n. 9544/2020; Sez.3 n. 7865/2016)
Richiamata per il principio secondo cui la contestazione dell'autenticità della firma sull'avviso di ricevimento richiede la proposizione della querela di falso; la semplice denuncia penale di falso non è sufficiente a far venir meno la valenza probatoria della relata.
Massime di principio
- Per contestare l'autenticità della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento di una raccomandata occorre proporre querela di falso; senza questa, la relata conserva pieno valore probatorio.
- Questioni o fatti nuovi non adeguatamente sollevati in sede di appello non possono essere introdotti ex novo in Cassazione: le eccezioni nuove sono inammissibili se comportano una rivalutazione dei fatti.
- Le censure che consistono in mera rivalutazione della prova (discrezionale) sono in genere improduttive in sede di legittimità; la Cassazione valuta soprattutto questioni di diritto o vizi di motivazione, non il libero convincimento dei giudici di merito.
- Se la Corte territoriale documenta e motiva il calcolo degli importi contributivi e il superamento della soglia di punibilità, la Cassazione non annulla per semplice discordanza numerica a meno di errori giuridici evidenti.
- L'inabilità o difficoltà di pagamento dovuta al fallimento o ad altre cause patrimoniali deve essere tempestivamente e specificamente dedotta nei gradi di merito e comprovata documentalmente per influire sulla rilevanza penale o sul trattamento sanzionatorio.
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