Cassazione Penale, Sentenza n. 48524/2023 del 06/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma dell'assoluzione di merito (Tribunale di Parma) relativa al reato di guida in stato di ebbrezza (art.186 co.1 e 2 lett. b) d.lvo 285/92), deducendo: 1) omessa decisione sulla eccezione di estinzione del reato per prescrizione (art.129 c.p.p. evocato); 2) nullità dell'accertamento etilometrico per mancata tempestiva informazione degli avvisi di legge (artt.114 e 356 c.p.p.); 3) nullità dei risultati etilometrici per mancanza di prova della revisione/omologazione dello strumento; 4) carenze probatorie sull'elemento oggettivo del reato e incongruenze testimoniali; 5) violazione degli artt.8 e 9 direttiva 334/2016 e mancata rinnovazione dell'istruttoria per assumere testi ritenuti decisivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata e assorbente la doglianza sulla prescrizione: il reato, commesso il 19/02/2017, risultava estinto alla data della sentenza impugnata (16/09/2022) dopo il computo delle sospensioni (147 giorni per astensione difensori del 05/12/2019 e 11 giorni per sospensione COVID dal 30/04/2020 all'11/05/2020, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n.140/2021), per un totale di 158 giorni; il termine massimo di prescrizione si è quindi estinto il 28/07/2022. Poiché la Corte territoriale non ha dato risposta all'eccezione di prescrizione, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata poiché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La sentenza di primo grado aveva assolto l'imputato come "non punibile" ai sensi dell'art.131-bis; la questione della tenuità comunque non è stata ulteriormente esaminata dalla Cassazione, che ha deciso per estinzione del reato per prescrizione.
art. 186 co. 1 e 2 lett. b) d.lvo 285/92
Norma sostanziale che definisce il reato di guida in stato di ebbrezza contestato; la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito degli accertamenti etilometrici perché ha ritenuto estinto il reato per prescrizione.
art. 129 cod. proc. pen.
Rilevata l'omessa risposta della Corte territoriale all'eccezione di prescrizione: la Cassazione sottolinea l'obbligo del giudice di pronunciarsi sulle eccezioni tempestivamente sollevate e che l'omissione, se la prescrizione è evidente, comporta annullamento senza rinvio.
artt. 114 e 356 cod. proc. pen.
Norme richiamate dalla difesa come fondamento della nullità dell'accertamento etilometrico per mancato avviso (es. facoltà di farsi assistere da difensore). La Corte di Cassazione non ha deciso il punto sostanziale perché la questione della prescrizione ha reso il motivo assorbente.
art. 354 co. 3 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione agli accertamenti urgenti sulle persone; la difesa aveva segnalato incongruenze nei verbali, ma la Cassazione non ha esaminato merito delle prove per effetto della decisione sulla prescrizione.
artt. 8 e 9 direttiva 334/2016 (indicata dal ricorrente)
La difesa invocava presunte violazioni di diritti processuali e garanzie previste dalla direttiva; la Cassazione non ha valutato il rilievo sostanziale della presunta violazione in quanto ha accertato l'estinzione del reato per prescrizione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 140/2021
Richiamata per delimitare il periodo di sospensione della prescrizione dovuto all'emergenza COVID-19: la Corte di Cassazione ha applicato il criterio della Corte Costituzionale e conteggiato solo l'intervallo ritenuto legittimo (30/04/2020-11/05/2020).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale menzionata riguardo ai limiti nella enunciazione dei motivi in Cassazione; citata solo a indicare il rispetto dei limiti di rappresentazione dei motivi nella memoria.
Massime di principio
- L'eccezione di prescrizione, se tempestivamente sollevata e pacificamente fondata nei calcoli, può essere decisiva e assorbire tutte le altre questioni, determinando l'annullamento senza rinvio.
- Il giudice d'appello è tenuto a rispondere espressamente alle eccezioni di prescrizione sollevate dalle parti; l'omessa motivazione su tale punto è un vizio decisivo quando il calcolo mostra l'estinzione del reato.
- Nel calcolo della prescrizione devono essere tenuti in conto i periodi di sospensione prevedibili (es. astensioni di categoria) e le limitazioni alla sospensione COVID indicate dalla giurisprudenza costituzionale; errori di conteggio possono portare all'annullamento.
- Questioni procedurali e tecniche relative agli accertamenti (mancati avvisi, omologazione/taratura dello strumento, onere della prova sul funzionamento) restano rilevanti, ma possono risultare ininfluenti se la prescrizione è maturata; è comunque opportuno sollevarle tempestivamente per preservare ogni rimedio.
- Quando si contesta la regolarità di un accertamento etilometrico, è utile richiedere e documentare formalmente l'assenza di avvisi e la mancanza di prova di omologazione/taratura, poiché l'onere probatorio varia in base all'orientamento giurisprudenziale ma spesso l'accusa deve dimostrare il regolare funzionamento dello strumento.
- Se si invocano diritti europei o direttive (ad es. garanzie processuali), occorre comunque dimostrare la rilevanza pratica della presunta violazione; comunque, la questione della prescrizione può rendere tali profili assorbenti o inattuabili.
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