Cassazione Civile, Sentenza n. 17678/2024 del 26/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente contestava la decisione della C.T.R. Sicilia che aveva rigettato l'appello avverso la sentenza della C.T.P. che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione di ventidue cartelle di pagamento per omesso pagamento di tributi. In Cassazione la contribuente proponeva sette motivi: cessazione della materia del contendere; omessa pronuncia del giudice di primo grado; erronea valutazione circa l'obbligo di impugnare gli estratti di ruolo; ultravisione dell'appello ritenendo impugnato l'atto del 6/4/2009; mancato esame dell'atto prot. n. 66323 del 12/5/2009 come oggetto dell'impugnazione; confusione sull'impugnabilità dell'atto del 6/4/2009; e maturazione della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi proposti: il primo motivo (cessazione della materia) carente di autosufficienza; i motivi relativi all'omessa pronunzia non sono denunciabili in cassazione quando l'appello ha effetto sostitutivo; l'impugnazione degli estratti di ruolo è inammissibile salvo i casi tassativamente previsti dall'art. 12 DPR 602/1973 (comma 4-bis introdotto dall'art. 3-bis d.l. 146/2021 conv. l.215/2021), norma applicabile ai processi pendenti; la contribuente non ha dimostrato gli estremi dell'interesse specifico richiesto dalla norma sopravvenuta; inoltre la mancata tempestiva impugnazione del primo diniego in autotutela ha reso intangibile l'accertamento, precludendo la riproposizione del merito in sede giudiziaria. Il ricorso è quindi respinto e la ricorrente è condannata alle spese processuali: liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate in euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito, con addebito anche del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
legge 228/2012
richiamata dalla ricorrente in relazione alla cessazione della materia del contendere; la Corte ne rileva l'insufficiente specificazione da parte della ricorrente
legge 190/2014
richiamata dalla ricorrente in relazione alla cessazione della materia del contendere; non valutata favorevolmente per carenza di autosufficienza
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
norma sulla motivazione dei motivi di cassazione: i motivi invocati ai sensi di questa norma sono stati valutati e dichiarati, in gran parte, inammissibili o infondati
art. 112 c.p.c.
richiamato per lamentate omissioni di pronuncia e vizi di motivazione; la Corte osserva che alcune censure sono assorbite dall'effetto sostitutivo dell'appello
d.lgs. 546/1992, artt. 19, 22 comma 4, 32, 36
richiamati con riferimento alle regole del processo tributario e alla disciplina dell'impugnazione; la Corte valuta che le censure non superano le regole procedurali applicabili
D.P.R. 602/1973, art. 12 (comma 4-bis, introdotto dall'art. 3-bis d.l. 146/2021 conv. l.215/2021)
"L'estratto di ruolo non è impugnabile" (e segue l'indicazione dei casi tassativi in cui è ammessa impugnazione)
la Corte conferma che il comma 4-bis si applica ai processi pendenti: l'estratto di ruolo è in linea di principio non impugnabile salvo i casi specifici tassativi che devono essere provati dal ricorrente
d.l. n. 146/2021, art. 3-bis (conv. l. 215/2021)
novellando l'art. 12 DPR 602/1973 ha introdotto il divieto generale di impugnare l'estratto di ruolo salvo specifiche situazioni di pregiudizio; la Corte ne applica i principi anche ai procedimenti pendenti
d.lgs. 50/2016, art. 80 comma 4 (codice dei contratti pubblici)
richiamato come criterio per individuare uno dei casi in cui un'errata iscrizione a ruolo può causare pregiudizio rilevante per la partecipazione a gare pubbliche, uno degli estremi che consentono l'impugnazione dell'estratto
art. 48-bis d.P.R. 602/1973
richiamato come contesto normativo che disciplina verifiche da parte della PA e potenziali casi di pregiudizio connessi all'iscrizione a ruolo
art. 2946 e 2964 cod. civ.
richiamati dalla ricorrente in relazione alla prescrizione, ma la Corte non ha esaminato la questione per carenza dei presupposti e inammissibilità delle censure
art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (comma 1 quater e 1-bis)
richiamato per la determinazione del contributo unificato dovuto dalla parte ricorrente
d.l. 564/1994, art. 2-quater (conv. l. 656/1994) e D.M. 37/1997
citati dalla ricorrente ma non decisivi: la Corte ritiene le contestazioni complessivamente prive di fondamento e non entra nel merito di applicazioni particolari
Massime di principio
- L'impugnazione tempestiva del primo diniego in autotutela è essenziale: la mancata impugnazione rende intangibile l'accertamento e preclude la riallocazione del merito in giudizio rispetto alle stesse ragioni dedotte in autotutela.
- Dall'introduzione dell'art. 12, comma 4-bis del DPR 602/1973 (art. 3-bis d.l. 146/2021 conv. l.215/2021) l'estratto di ruolo è in linea di principio non impugnabile; è ammessa impugnazione solo nei casi tassativi previsti (es. pregiudizio per partecipazione a gare pubbliche, riscossione da parte di soggetti pubblici, perdita di benefici), onere di prova a carico del ricorrente.
- Per chiedere l'annullamento in autotutela il contribuente deve evidenziare ragioni di interesse generale dell'Amministrazione alla rimozione: non è ammesso usare l'istanza come strumento per rimettere in discussione la fondatezza dell'imposizione già definita.
- In sede di Cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a rimproverare al giudice di primo grado omissioni non contestate in appello, dato l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: occorre indicare chiaramente atti, date, importi e ragioni di diritto; la mancanza di elementi essenziali può determinare il rigetto per carenza di autosufficienza.
- Le questioni relative alla prescrizione devono essere adeguatamente fondate e non possono essere trattate se le censure principali sono inammissibili o non provate.
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