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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51590/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto (21/10/2022) con cui era stata dichiarata la responsabilità penale per più furti e il porto di arma (artt. 99, 56, 624, 625 n.2; art.4 co.2 L.110/1975). L'unico motivo dedotto in cassazione contestava la ritenuta sussistenza della "recidiva reiterata" (art.99 co.4 cod. pen.) e la conseguente maggiore determinazione della pena. La difesa sosteneva che le precedenti due condanne (sentenze di patteggiamento nel 2018) non contenevano una dichiarazione di recidiva semplice e che, pertanto, non poteva applicarsi la recidiva reiterata; in sostanza chiedeva che per la recidiva reiterata fosse necessaria una precedente declaratoria di recidiva semplice in una sentenza irrevocabile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva reiterata senza che fosse necessaria una precedente dichiarazione espressa di recidiva semplice in una sentenza irrevocabile. La Corte ha richiamato e seguito i principi stabiliti dalle Sezioni Unite (sent. n. 32318 del 30/03/2023) secondo cui, ai fini della recidiva reiterata, è sufficiente che al momento della commissione del reato l'imputato sia gravato da più sentenze definitive per reati espressivi di maggiore pericolosità sociale, purché il giudice motivi specificamente il contributo di tali precedenti all'aumento dell'attitudine a delinquere. Ne consegue la conferma della qualificazione delle aggravanti (recidiva e continuazione) così come operata in primo grado e il mantenimento della pena risultante (pena principale determinata dal Tribunale: anni 1 e mesi 11 di reclusione e Euro 1.100,00 di multa, con aumento per recidiva e continuazione come indicato in motivazione). Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    La recidiva reiterata può essere riconosciuta quando l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati espressivi di maggiore pericolosità sociale; non è necessaria una previa dichiarazione di recidiva semplice in altra sentenza irrevocabile, purché il giudice motivi adeguatamente il contributo dei precedenti alla maggiore attitudine a delinquere

  • art. 63 cod. pen. (concorso di circostanze aggravanti)

    Le aggravanti ad effetto speciale possono concorrere tra loro conformemente al disposto dell'art. 81 ultimo comma nella determinazione della pena, con aumento per continuazione non inferiore a un terzo della pena del reato più grave

  • art. 81 cod. pen.

    Applicato per determinare l'aumento per continuazione in presenza di reati uniti dalla continuazione, in combinazione con aggravanti ad effetto speciale

  • art. 624 e art. 625 cod. pen. (furto e circostanze)

    Norme sostanziali relative ai furti contestati; la fattispecie concreta è stata valutata con esclusione di talune aggravanti (es. art. 625 n.7 in parte esclusa dal Tribunale perché i beni erano custoditi all'interno di autovetture)

  • art. 4, comma 2, legge 4 aprile 1975 n.110

    Riferito al capo relativo al porto/possesso di arma, riconosciuto dal Tribunale come fatto reato correlato alla vicenda

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 (modifica art.624)

    La Corte ha ritenuto irrilevante la modifica (rese procedibili a querela alcune fattispecie di furto) perché le querele erano già state presentate in data 18/03/2022

  • Cass. Sez. U. sent. n. 32318 del 30/03/2023

    Principio giurisprudenziale chiave citato: per l'applicazione della recidiva reiterata non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice; la valutazione complessiva della serie di reati può e deve assorbire la valutazione che sarebbe stata pertinente alla recidiva semplice

Massime di principio

  • Per riconoscere la recidiva reiterata non è necessario che una precedente sentenza irrevocabile contenga espressa dichiarazione di recidiva semplice; è sufficiente la presenza di più condanne definitive che dimostrino maggiore pericolosità sociale purché il giudice motivi specificamente il nesso tra i precedenti e l'accresciuta attitudine a delinquere
  • Il giudizio sulla recidiva deve considerare l'insieme dei reati della serie e il contributo specifico di ciascuno all'incremento dell'attitudine a delinquere; tale valutazione può essere compiuta retrospettivamente nel contesto della recidiva reiterata
  • Quando si applicano più aggravanti ad effetto speciale insieme alla continuazione, il principio dell'art. 81 cod. pen. e l'art. 63 co.4 vanno coordinati per determinare l'aumento, con particolare attenzione alla motivazione dell'entità dell'incremento
  • Le sentenze di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta) diventate irrevocabili concorrono a formare il novero delle condanne rilevanti per la recidiva reiterata, anche se in quelle sentenze non sia stata dichiarata la recidiva semplice
  • In casi simili il difensore può contestare l'applicabilità della recidiva solo se riesce a dimostrare l'assenza di finalità valoriale e motivazionale del collegamento tra precedenti e maggior pericolo sociale; tuttavia la giurisprudenza di legittimità richiede valutazione concreta e motivata e tende a favorire l'applicazione della recidiva reiterata quando i presupposti materiali siano presenti
  • Se il ricorso per cassazione è infondato, il ricorrente è condannato alle spese processuali; le modifiche normative intervenute successivamente ai fatti possono risultare ininfluenti se le condizioni processuali (es. querela) erano già sussistenti

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