Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27429/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 28/05/2021 lamentando vizi di motivazione e violazione di legge per l'affermazione di responsabilità basata su dichiarazioni testimoniali discordanti; chiedono la cassazione in quanto, a loro avviso, le discrasie testimoniali avrebbero indebolito la prova e reso insostenibile la condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come, nella sostanza, essi miravano a una rivalutazione del materiale probatorio (materia di merito non sindacabile in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.). Tuttavia ha rilevato d'ufficio un vizio di illegittimità della pena irrogata a Speranza: la sanzione detentiva era incompatibile con il catalogo delle pene applicabili per reati di competenza del giudice di pace (d.lgs. n. 274/2000). Nel frattempo è maturata la prescrizione (termine al 30/07/2021), quindi la sentenza è stata annullata senza rinvio, agli effetti penali, nei confronti di Speranza per estinzione del reato per prescrizione; il ricorso è dichiarato inammissibile agli effetti civili. Il ricorso di Tarateta è dichiarato inammissibile e la stessa è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen.

    Norma che disciplina il delitto per cui la Tarateta è stata ritenuta responsabile; citata come reato oggetto della decisione di merito.

  • art. 582 cod. pen.

    Norma che disciplina il delitto di lesioni per cui Speranza era stato condannato in primo grado; rilevante per la determinazione della pena poi dichiarata estinta per prescrizione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto per i limiti di deduzione del motivo in cassazione; il ricorso è stato formulato nei limiti richiesti da questa norma.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale durante il procedimento.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Interpreta limiti del sindacato in Cassazione: non è consentita la riconsiderazione del significato della prova o una mera rivalutazione del materiale probatorio, salvo vizi di motivazione rilevanti.

  • art. 52 d.lgs. 28/08/2000, n. 274

    Stabilisce il catalogo delle pene applicabili per i reati di competenza del giudice di pace; la Corte ha rilevato che la pena detentiva inflitta a Speranza non rientrava in questo catalogo, costituendo illegittimità della pena.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. n. 274/2000

    Rilevato per confermare l'ambito di applicazione delle pene dal giudice di pace, anche quando il processo coinvolga giudici diversi.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Richiamati ai fini del calcolo del termine di prescrizione e delle sospensioni temporanee che hanno portato alla maturazione della prescrizione il 30/07/2021.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che ha consentito di condannare Tarateta al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per rinnovare o rivalutare il giudizio di merito sulle prove: i ricorsi che, nella sostanza, chiedono una diversa valutazione delle testimonianze sono inammissibili.
  • Le censure basate su discrasie o incoerenze testimoniali devono essere formulate in modo da evidenziare un vizio specifico di motivazione o di diritto; la mera contrapposizione dimostrativa è insufficiente in cassazione.
  • Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio l'illegittimità della pena risultante dal provvedimento impugnato; se la pena è inesatta rispetto al catalogo previsto per la competenza, ciò può comportare annullamento senza rinvio.
  • La prescrizione del reato estingue l'azione penale: se nel corso del procedimento di cassazione matura la prescrizione, la sentenza può essere annullata senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne per spese processuali e sanzioni a favore della Cassa delle ammende; valutare il rischio economico prima di proporre ricorso privo di fondamento giuridico.
  • Nei ricorsi per cassazione è fondamentale inquadrare i profili di illegittimità in termini giuridici (vizi di motivazione, violazioni di norme processuali o di diritto sostanziale) e non limitarsi a contestazioni sul valore probatorio delle prove.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.