Cassazione Penale, Sentenza n. 27429/2022 del 14/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 28/05/2021 lamentando vizi di motivazione e violazione di legge per l'affermazione di responsabilità basata su dichiarazioni testimoniali discordanti; chiedono la cassazione in quanto, a loro avviso, le discrasie testimoniali avrebbero indebolito la prova e reso insostenibile la condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come, nella sostanza, essi miravano a una rivalutazione del materiale probatorio (materia di merito non sindacabile in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.). Tuttavia ha rilevato d'ufficio un vizio di illegittimità della pena irrogata a Speranza: la sanzione detentiva era incompatibile con il catalogo delle pene applicabili per reati di competenza del giudice di pace (d.lgs. n. 274/2000). Nel frattempo è maturata la prescrizione (termine al 30/07/2021), quindi la sentenza è stata annullata senza rinvio, agli effetti penali, nei confronti di Speranza per estinzione del reato per prescrizione; il ricorso è dichiarato inammissibile agli effetti civili. Il ricorso di Tarateta è dichiarato inammissibile e la stessa è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 610 cod. pen.
Norma che disciplina il delitto per cui la Tarateta è stata ritenuta responsabile; citata come reato oggetto della decisione di merito.
art. 582 cod. pen.
Norma che disciplina il delitto di lesioni per cui Speranza era stato condannato in primo grado; rilevante per la determinazione della pena poi dichiarata estinta per prescrizione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto per i limiti di deduzione del motivo in cassazione; il ricorso è stato formulato nei limiti richiesti da questa norma.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale durante il procedimento.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Interpreta limiti del sindacato in Cassazione: non è consentita la riconsiderazione del significato della prova o una mera rivalutazione del materiale probatorio, salvo vizi di motivazione rilevanti.
art. 52 d.lgs. 28/08/2000, n. 274
Stabilisce il catalogo delle pene applicabili per i reati di competenza del giudice di pace; la Corte ha rilevato che la pena detentiva inflitta a Speranza non rientrava in questo catalogo, costituendo illegittimità della pena.
art. 63, comma 1, d.lgs. n. 274/2000
Rilevato per confermare l'ambito di applicazione delle pene dal giudice di pace, anche quando il processo coinvolga giudici diversi.
artt. 157 e 161 cod. pen.
Richiamati ai fini del calcolo del termine di prescrizione e delle sospensioni temporanee che hanno portato alla maturazione della prescrizione il 30/07/2021.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che ha consentito di condannare Tarateta al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per rinnovare o rivalutare il giudizio di merito sulle prove: i ricorsi che, nella sostanza, chiedono una diversa valutazione delle testimonianze sono inammissibili.
- Le censure basate su discrasie o incoerenze testimoniali devono essere formulate in modo da evidenziare un vizio specifico di motivazione o di diritto; la mera contrapposizione dimostrativa è insufficiente in cassazione.
- Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio l'illegittimità della pena risultante dal provvedimento impugnato; se la pena è inesatta rispetto al catalogo previsto per la competenza, ciò può comportare annullamento senza rinvio.
- La prescrizione del reato estingue l'azione penale: se nel corso del procedimento di cassazione matura la prescrizione, la sentenza può essere annullata senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne per spese processuali e sanzioni a favore della Cassa delle ammende; valutare il rischio economico prima di proporre ricorso privo di fondamento giuridico.
- Nei ricorsi per cassazione è fondamentale inquadrare i profili di illegittimità in termini giuridici (vizi di motivazione, violazioni di norme processuali o di diritto sostanziale) e non limitarsi a contestazioni sul valore probatorio delle prove.
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