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Sentenza

Sentenza n. 569/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 128/2024 del Tribunale Ordinario di Fermo, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 25 maggio 2024 all'esito del procedimento portante RG n. 190/2024, notificata in data 8 luglio 2024, passata in giudicato, e con la quale il Tribunale del Lavoro condannava il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell'importo nominale di euro 1.500,00;

Giustizia amministrativa202600099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Fermo, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di euro 1.500,00 sulla Carta Elettronica del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza alla sentenza n. 128/2024 del Tribunale Ordinario di Fermo, Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione e passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell'importo nominale di euro 1.500,00, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha lamentato che il giudicato non fosse stato eseguito. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza e dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. L'Ufficio Scolastico Regionale si è costituito solo formalmente e non ha contestato la spettanza né l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione prima della proposizione del ricorso. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. L'Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato e ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del titolo.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso di ottemperanza contro una condanna pecuniaria dell'Amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto della docente al beneficio della Carta Elettronica del Docente.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili, per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo, le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile soltanto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Accertata la formazione del giudicato e l'inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato, facendo salvo quanto eventualmente già corrisposto.
  • La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa, non impedisce l'accoglimento del ricorso quando l'inottemperanza al giudicato risulti documentata.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione che non abbia adempiuto al giudicato prima della proposizione del ricorso deve essere condannata alle spese del relativo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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