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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17472/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto l'ammissione al passivo, in prededuzione, del proprio credito professionale per l'attività svolta per una società poi sottoposta ad amministrazione straordinaria. Il credito derivava da attività relative, prima, alla presentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva e, poi, alla presentazione della domanda di accesso alla procedura di amministrazione straordinaria. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione allo stato passivo: aveva escluso la consecuzione tra concordato preventivo e amministrazione straordinaria perché, dopo la domanda di concordato con riserva, non era seguita l'ammissione alla procedura minore né il deposito di un piano o di altra proposta; aveva inoltre ritenuto non vincolante la pattuizione del compenso professionale contenuta nel mandato, applicando i parametri del d.m. n. 55 del 2014; infine aveva dichiarato inammissibili i mezzi istruttori formulati per la prima volta con memoria autorizzata. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 111, comma 2, e 161, comma 7, l.fall. per il diniego della prededuzione del compenso; 2) violazione degli artt. 2233, 1367 e 1375 c.c. e dell'art. 1 d.m. n. 55/2014 per avere liquidato il compenso secondo i parametri ministeriali invece che secondo il mandato professionale; 3) nullità del decreto per violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 88 e 115 c.p.c. e dell'art. 99 l.fall. per la mancata ammissione delle prove.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché il decreto impugnato era conforme al principio delle Sezioni Unite secondo cui il credito del professionista è prededucibile solo se l'attività, anteriore o posteriore alla domanda di concordato, sia funzionale ex ante alle finalità della procedura e, nel caso considerato, il giudice di merito aveva accertato che l'attività dell'avvocato si era limitata alla predisposizione della sola domanda di concordato con riserva. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che esso mirava in realtà a una rivalutazione del fatto, poiché il Tribunale aveva già accertato che non tutte le attività pattuite erano state svolte nell'ambito del concordato e che quelle successive erano estranee a tale ambito. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, perché subordinato all'accoglimento del secondo. Il ricorrente è stato condannato alle spese, compensate per il 50%, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 2, l.fall.

    La prededuzione richiede che il credito sia funzionale alle finalità della procedura concorsuale, secondo una valutazione ex ante rimessa al giudice di merito.

  • art. 161, comma 7, l.fall.

    È richiamato nel contesto della domanda di concordato con riserva e della successiva verifica della funzionalità dell'attività professionale alla procedura.

  • art. 2233 c.c.

    Invocato per sostenere la vincolatività del compenso pattuito nel mandato professionale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché presupponeva una diversa ricostruzione in fatto.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione del mandato professionale; la Corte non lo ha applicato in senso decisivo, reputando la doglianza inammissibile.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di esecuzione secondo buona fede del rapporto professionale; non ha inciso sull'esito perché la censura è stata considerata fattuale.

  • art. 1 d.m. n. 55/2014

    I parametri ministeriali sono stati ritenuti applicabili per la liquidazione del compenso, a fronte della mancata esecuzione di tutte le attività previste dall'accordo professionale nell'ambito del concordato.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto per i primi due motivi, ma la Corte ha ritenuto il secondo motivo solo apparentemente di diritto e in realtà volto a contestare l'accertamento in fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il vizio dedotto per il terzo motivo, poi dichiarato assorbito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al principio di ragionevole durata e al contraddittorio, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per la censura sulla gestione del contraddittorio e delle prove; la doglianza è rimasta assorbita.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il mancato ingresso delle prove; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 99 l.fall.

    Richiamato dal ricorrente in tema di opposizione allo stato passivo e deduzione delle prove; motivo assorbito.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stata affermata la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il credito del professionista incaricato per attività di ausilio tecnico in funzione di una procedura concorsuale può essere ammesso in prededuzione solo se la prestazione sia concretamente funzionale, in una valutazione ex ante, alle finalità della procedura e all'incremento o conservazione dei valori aziendali.
  • La prededuzione del compenso professionale presuppone, nel caso di concordato preventivo poi seguito da altra procedura, che la prestazione sia effettivamente riferibile alla procedura per la quale si invoca il privilegio; se il giudice di merito accerta che l'attività si è limitata alla sola predisposizione della domanda prenotativa, tale accertamento non è sindacabile in cassazione se congruamente motivato.
  • Quando il giudice di merito fonda la liquidazione del compenso sulla mancata esecuzione di tutte le attività pattuite e sulla loro estraneità rispetto alla procedura considerata, la censura che invochi violazioni di legge può essere dichiarata inammissibile se mira in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto.
  • Le doglianze sul mancato ingresso di mezzi istruttori restano assorbite se dipendono logicamente dall'accoglimento di un motivo che viene invece respinto o dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoConcordato preventivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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