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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11111/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando la decisione impugnata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva sostanzialmente confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 455 c.p. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità penale, sostenendo in sostanza che il bene oggetto della condotta non integrasse il presupposto normativo del reato. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che l'euro è moneta avente corso legale in Italia, in quanto tale riconosciuta come mezzo di pagamento con efficacia liberatoria.

Norme richiamate

  • art. 455 c.p.

    La norma è richiamata come titolo di reato oggetto della conferma di condanna; la Corte, nel rigettare il motivo, presuppone che la nozione di moneta avente corso legale comprenda l'euro.

  • art. 591 c.p.p.

    Non è citato espressamente nel testo, ma l'esito di inammissibilità con condanna alle spese e alla Cassa delle ammende è coerente con la disciplina dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della configurabilità del reato che presuppone una moneta avente corso legale, l'euro rientra nella nozione di moneta legalmente circolante in Italia.
  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso per violazione di legge che contesti la sussistenza del presupposto oggettivo del reato quando il bene considerato sia euro, quale mezzo di pagamento con efficacia liberatoria.
  • Quando il ricorso per cassazione è fondato su un'unica censura priva di fondamento giuridico, la Corte può dichiararlo inammissibile con conseguente condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica

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