Cassazione Penale, Ordinanza n. 11111/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando la decisione impugnata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva sostanzialmente confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 455 c.p. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità penale, sostenendo in sostanza che il bene oggetto della condotta non integrasse il presupposto normativo del reato. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che l'euro è moneta avente corso legale in Italia, in quanto tale riconosciuta come mezzo di pagamento con efficacia liberatoria.
Norme richiamate
La norma è richiamata come titolo di reato oggetto della conferma di condanna; la Corte, nel rigettare il motivo, presuppone che la nozione di moneta avente corso legale comprenda l'euro.
Non è citato espressamente nel testo, ma l'esito di inammissibilità con condanna alle spese e alla Cassa delle ammende è coerente con la disciplina dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità del reato che presuppone una moneta avente corso legale, l'euro rientra nella nozione di moneta legalmente circolante in Italia.
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso per violazione di legge che contesti la sussistenza del presupposto oggettivo del reato quando il bene considerato sia euro, quale mezzo di pagamento con efficacia liberatoria.
- Quando il ricorso per cassazione è fondato su un'unica censura priva di fondamento giuridico, la Corte può dichiararlo inammissibile con conseguente condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11063/2026 del 24/03/2026
- ordinanza_penale · 24 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11069/2026 del 24/03/2026
- ordinanza_penale · 24 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11071/2026 del 24/03/2026
- ordinanza_penale · 24 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11072/2026 del 24/03/2026
- ordinanza_penale · 24 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11074/2026 del 24/03/2026
- ordinanza_penale · 24 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11077/2026 del 24/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →