Cassazione Penale, Sentenza n. 19123/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nullità delle notifiche del decreto di citazione in primo grado: il ricorrente contestava che la notifica eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. al difensore non fosse idonea a garantire il contraddittorio, rilevando che l'ufficiale giudiziario aveva effettuato accessi il 26/02/2021 e il 09/03/2021 con invio di raccomandata senza prova dell'esito e che non sussisterebbe prova dell'irreperibilità dell'imputato presso il domicilio dichiarato; inoltre si censurava la valutazione della Corte di appello sulla adeguatezza della notifica al difensore in assenza di prova che l'imputato non avesse avuto conoscenza dell'atto e non avesse potuto esercitare la difesa.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. fosse corretta in presenza di temporanea assenza/irreperibilità al domicilio dichiarato e dopo i tentativi di notifica, richiamando la giurisprudenza di legittimità che ammette la procedura anche in caso di temporanea assenza o non agevole individuazione del luogo. La Corte ha escluso l'applicabilità della pronuncia Sez. U. n. 23948/2019 (caso di domicilio eletto direttamente presso il difensore) perché qui il domicilio era stato eletto presso la residenza. Ha inoltre rilevato che l'imputato era a conoscenza del procedimento (esibizione di certificato medico alla prima udienza, obbligo di comunicare variazioni di domicilio) e non aveva aggiornato il domicilio: pertanto la mancata conoscenza non è risultata incolpevole. Confermate le condanne penali di merito (diffamazione e molestie in danno di Giuseppe Montanile) e condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali. Decisione resa il 26/03/2026.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notifica all'avvocato di fiducia quando non è possibile la notificazione all'imputato nel domicilio dichiarato, anche per temporanea assenza o non agevole individuazione del luogo; la Corte ha ritenuto applicabile tale norma nel caso di irreperibilità temporanea documentata mediante tentativi di accesso.
art. 157, cod. proc. pen.
Norma sulle modalità ordinarie di notificazione; la Corte ha precisato che l'accertamento dell'irreperibilità richiede indagini più approfondite solo se non è stato possibile notificare con le modalità ordinarie previste dall'art. 157.
Sez. U. n. 58120 del 22/06/2017 (Tuppi)
Giurisprudenza richiamata per affermare che la temporanea assenza o la non agevole individuazione del luogo legittimano la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, senza necessità di ulteriori accertamenti di irreperibilità.
Sez. U. n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail Darwish Mhame)
Pronuncia distinta richiamata dalla Corte come non applicabile al caso di specie: concerne il caso in cui l'imputato abbia eletto domicilio direttamente presso il difensore e quindi presuppone una valutazione diversa rispetto alla temporanea irreperibilità presso il domicilio personale.
Massime di principio
- La notifica all'avvocato di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è lecita quando la notificazione al domicilio dichiarato è resa impossibile da temporanea assenza o dalla non agevole individuazione del luogo, purché risultino tentativi di accesso.
- Non è sempre necessario un'indagine approfondita per attestare l'irreperibilità dell'imputato se sono stati comunque effettuati tentativi di notifica e risulta una situazione di temporanea assenza; l'obbligo di indagine sorge con maggior forza quando non è possibile notificare con le forme ordinarie dell'art. 157.
- Se l'imputato ha avuto conoscenza del procedimento (es. partecipazione o esibizione di certificati medici relativi all'udienza) ed è tenuto a comunicare variazioni di domicilio, la mancata comunicazione può rendere incolpevole la notifica al difensore e indebolire la censura di nullità.
- La giurisprudenza sul domicilio eletto presso il difensore è distinta: se l'imputato ha eletto domicilio direttamente presso il difensore valgono regole e profili probatori diversi rispetto al caso di notifica al difensore per irreperibilità temporanea presso la residenza.
- Per opporre con successo la nullità di una notifica al difensore occorre dimostrare concretamente che l'imputato non aveva conoscenza del provvedimento e che la sua assenza non era incolpevole oppure che le formalità e i tentativi di notificazione non sono stati posti in essere.
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