Cassazione Penale, Sentenza n. 16544/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal G.I.P. per plurimi reati (violazioni della normativa penal-tributaria, bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, due episodi di estorsione C1 e C2) annullando solo rispetto al capo C2). Il ricorrente deduceva: (i) nullità/omissione motivazionale per mancata considerazione delle relazioni dei curatori fallimentari; (ii) vizio di motivazione e insufficienza del quadro indiziario rispetto al reato di estorsione (capo C1), con rilievi su contraddizioni della persona offesa, mancanza dell'elemento della minaccia, del profitto ingiusto e del danno, nonché assenza di ruolo diretto del ricorrente; (iii) mancata sussistenza delle esigenze cautelari e assenza di concretezza del pericolo di reiterazione, dato lo stato di dissesto delle società del gruppo e la assenza di attività d'impresa del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e infondata, osservando che il Tribunale del riesame aveva indicato le relazioni dei curatori fallimentari come fonti indiziarie; sul secondo motivo la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta che in realtà chiedeva una rivalutazione del materiale probatorio (ricadendo nella sfera delle valutazioni di merito non sindacabili in cassazione salvo violazione di legge o manifesta illogicità), evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato era puntuale e coerente nell'apprezzamento delle dichiarazioni della persona offesa e del contesto del "gruppo Cotugno"; sul terzo motivo la Corte ha ritenuto fondata la valutazione del pericolo di reiterazione basata sulle concrete modalità operative, sul ruolo del ricorrente nel sistema di società e sulla precedente condanna per bancarotta documentale, che comprovano capacità delinquenziali tali da giustificare il mantenimento della misura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d. leg. 74/2000 (artt. 5, 10, 11)
Le disposizioni sullecitate disciplinano reati tributari che sono stati provvisoriamente contestati; la Corte riporta i riferimenti per delineare l'oggetto delle indagini e le fonti dell'accusa, senza fornire una interpretazione estesa delle norme stesse
legge fallimentare (art. 33)
Le relazioni predisposte dai curatori fallimentari sono state indicate dal Tribunale del riesame come fonti indiziarie rilevanti; la Corte ha ritenuto che la mancata acquisizione o la qualità delle relazioni non fosse stata criticata con la necessaria specificità
dl. 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23, comma 8)
Richiamata la modalità di esame del ricorso prevista per il periodo emergenziale (procedure semplificate), la Corte ha proceduto secondo le forme indicate dalla norma
codice di procedura penale (art. 616 c.p.p.)
Applicata la sanzione pecuniaria prevista per ricorsi manifestamente infondati o colposi: la Corte ha valutato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità contro provvedimenti cautelari personali non è consentita la rinnovazione del giudizio di merito: le censure che implicano una diversa valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti sono, di regola, inammissibili salvo violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione
- Le doglianze circa l'omessa acquisizione o valutazione di atti (es. relazioni dei curatori) devono essere formulate con specificità, indicando quale atto manca o quale elemento sarebbe decisivo e in che modo avrebbe inciso sulla decisione, altrimenti risultano generiche e non ricevibili
- La valutazione della sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari può legittimamente fondarsi su un quadro sistemico di fatti (es. un 'gruppo' di società, precedenti condanne, modalità operative ripetute) che dimostrino una capacità delinquenziale e un concreto rischio di reiterazione
- Quando il giudice di merito motiva in modo organico e coerente l'apprezzamento delle dichiarazioni della parte offesa e i riscontri fattuali, le contestazioni generiche sull'attendibilità non sono sufficienti per ribaltare il provvedimento in cassazione
- Presentare ricorsi generici o finalizzati a una nuova valutazione dei fatti espone al rischio di condanna per colpa processuale e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende; è quindi necessario formulare in modo circostanziato le censure di legittimità
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