Cassazione Penale, Sentenza n. 9305/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari che confermava la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 c.p. Le censure principali sono: (1) violazione del diritto di difesa per il deposito e la notifica delle conclusioni del Procuratore generale in ritardo (meno di 24 ore prima dell'udienza d'appello), fatto rilevante soprattutto per la posizione di Del Core Daniele; (2) irregolarità riguardante il deposito della sentenza di primo grado (presunta mancata tempestiva disponibilità della motivazione); (3) erronea applicazione della normativa penale e vizio di motivazione, omissione della valutazione di circostanze attenuanti (comprese le attenuanti generiche e la particolare tenuità del danno) e contestazione dell'applicazione di aggravanti. Inoltre è stata posta la questione della estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo la sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha distinto le posizioni: per Del Core Daniele ha ritenuto fondato il motivo relativo al deposito tardivo delle conclusioni del Procuratore generale, ha ammesso il ricorso e ha rilevato che il reato si è estinto per prescrizione; di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a Del Core. Per Guglielmi Pietro ha dichiarato il ricorso inammissibile (i motivi risultano inediti, generici o meramente fattuali), condannandolo al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale
I reati contestati sono previsti dagli artt. 624 e 625 c.p.; la decisione giudica la posizione penale rispetto a tali norme, ma l'estinzione per prescrizione ha reso irrilevante la prosecuzione per Del Core.
Codice di procedura penale
La Corte richiama l'art. 129 c.p.p. in tema di cause di non punibilità: il giudice d'impugnazione può rilevare cause di non punibilità solo se il rapporto processuale è validamente instaurato (ossia se il ricorso è ammissibile). Se il ricorso è inammissibile, non può essere rilevata la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite)
segnalate pronunce: Sez. U., n. 32 del 22/11/2000; Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015; Sez. U., n. 23428 del 22/03/2005
Richiamata la costante giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la proposizione di un ricorso inammissibile non costituisce valido avvio del grado di impugnazione e impedisce al giudice d'appello di rilevare cause di non punibilità sopravvenute (tra cui la prescrizione).
Massime di principio
- Il deposito tardivo delle conclusioni del Pubblico Ministero (o del Procuratore generale) con notifica troppo ravvicinata all'udienza può integrare una violazione del diritto di difesa e rendere ammissibile il ricorso, con conseguenti effetti sulla valutazione di cause di non punibilità sopravvenute.
- La prescrizione sopravvenuta dopo la pronuncia impugnata può essere rilevata dalla Corte di cassazione solo se il ricorso è ammissibile e quindi il rapporto processuale è validamente instaurato; un ricorso inammissibile impedisce al giudice di rilevare la prescrizione maturata successivamente.
- In cassazione le doglianze meramente fattuali o che chiedono una rivalutazione integrale dei fatti sono inammissibili: è necessario dedurre un travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione desumibile dal testo della sentenza impugnata.
- Le censure nuove rispetto ai motivi già proposti in appello sono inedite e quindi inammissibili in cassazione; le doglianze devono essere specifiche, autosufficienti e, quando si invoca un'omissione documentale, bisogna allegare l'atto o chiedere formalmente di acquisirlo.
- La decisione mostra l'importanza della tempestività e della correttezza formale degli atti processuali: difese che lamentano violazioni procedurali devono provare il concreto pregiudizio e l'effettivo mancato rispetto dei termini e delle formalità.
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