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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13662/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza che confermava la condanna per i reati di estorsione consumata e tentata. Due motivi: (1) contestazione della configurabilità del reato di estorsione per assenza di danno patrimoniale e di ingiusto profitto, deducendo che le dimissioni delle lavoratrici sarebbero comunque intervenute per il mancato rinnovo dell'appalto, che la retribuzione di maggio 2017 sarebbe stata comunque corrisposta e che le minacce relative al TFR e alla certificazione unica non sarebbero state idonee a costringere le vittime; critica anche alla valorizzazione del cosiddetto "ticket di licenziamento" come vantaggio economico; (2) dedotta applicabilità della causa di non punibilità per desistenza volontaria ex art. 56, comma terzo, cod. pen., in ragione della successiva corresponsione della retribuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure sul punto del danno patrimoniale, richiamando il principio secondo cui rileva anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire utilità economiche; ha osservato che la Corte territoriale ha correttamente accertato che la presentazione delle dimissioni ha anticipato e concretamente leso la possibilità delle lavoratrici di continuare a percepire retribuzioni, e che elementi come il ritardo nel pagamento e le minacce sul TFR/CUD hanno aggravato la pressione costrittiva. Quanto all'ingiusto profitto, la Corte ha sottolineato che esso può consistere in qualsiasi vantaggio, anche non immediatamente patrimoniale, conseguito mediante la costrizione. Sulla desistenza volontaria, la Corte ha escluso la sua configurabilità perché al momento della corresponsione della mensilità l'azione criminosa era già perfezionata e la mancata consumazione dipese dalla resistenza della vittima; pertanto non si è trattato di rinuncia autonoma dell'agente. Conseguentemente è stata pronunciata condanna alle spese processuali e comminata la sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    La nozione di danno patrimoniale ai fini dell'art. 629 comprende anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un utile economico; pertanto la costrizione che anticipa o compromette utilità economiche future integra il danno richiesto per l'estorsione

  • art. 56, comma terzo, cod. pen. (desistenza volontaria)

    La desistenza volontaria è applicabile solo se l'agente, pur avendo posto in essere atti idonei e univoci diretti alla consumazione, conserva ancora l'oggettiva possibilità di consumare il reato e decide spontaneamente di interrompere l'iter criminoso; è esclusa quando l'interruzione è dovuta a fattori esterni (es. resistenza della vittima) o quando, nei reati a evento indeterminato, gli atti già posti hanno già creato il meccanismo causale idoneo a produrre l'evento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende se sussiste colpa nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Per l'estorsione non serve necessariamente un danno patrimoniale immediato: rileva anche la perdita di una concreta e consistente chance economica futura (es. possibilità di proseguire il rapporto di lavoro e percepire retribuzioni).
  • Minacce volte a impedire la percezione di utilità connesse al rapporto di lavoro (rinvio del pagamento, mancata erogazione del TFR, mancata consegna del CUD) possono integrare la costrizione idonea a realizzare l'estorsione, anche se le utilità potrebbero teoricamente essere ottenute "aliunde".
  • L'ingiusto profitto può consistere in qualsiasi vantaggio correlato alla costrizione, non necessariamente in un risparmio contributivo immediato; la sua valutazione può prescindere da specifici oneri come il "ticket di licenziamento" se il profitto è configurato in termini più ampi.
  • La desistenza volontaria è una causa di non punibilità applicabile in modo restrittivo: occorre che l'agente abbia ancora la possibilità oggettiva di portare a termine il reato e decida autonomamente di rinunciare; pagamenti successivi non dimostrano automaticamente desistenza se l'evento è già stato reso impossibile da fattori esterni (resistenza della vittima).
  • In cassazione non è ammissibile proporre ricostruzioni alternative dei fatti basate sulla rivalutazione della prova: tali questioni, quando riguardano il merito probatorio, esulano dai limiti del sindacato di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare conseguenze patrimoniali per il ricorrente (spese e somme alla Cassa delle ammende) se non emergono elementi che escludano colpa nella determinazione del ricorso.

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