Cassazione Penale, Sentenza n. 22048/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del GUP del Tribunale di Lecce che aveva dichiarato inammissibile la costituzione di parte civile del Ministero dell'Interno nel procedimento contro i quattro imputati per il reato di cui all'art. 416‑bis c.p. Il Ministero deduceva: (i) violazione di legge e abnormità strutturale del provvedimento per presunta violazione degli artt. 75, 74, 78 lett. d) c.p.p., degli artt. 185 c.p. e 2043 c.c. in relazione all'art. 416‑bis c.p., nonché errata applicazione degli artt. 417 e 419 c.p.p.; sosteneva che l'atto di costituzione era sufficientemente specifico e che il Ministero ha legittimazione a tutelare interessi collettivi (ordine pubblico, sicurezza, legalità) e a chiedere il ristoro dei danni derivanti dal 416‑bis. (ii) Con secondo motivo censurava la presunta contraddittorietà motivazionale del GUP per aver ammesso la costituzione della Provincia di Lecce e aver invece escluso quella del Ministero, nonostante, secondo il ricorrente, analoghe ragioni e forma degli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 30/04/2026, ha rigettato il ricorso. La Corte ha ritenuto infondata la censura di abnormità: ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità sulla nozione di "abnormità" (teoria di pertinenza giurisprudenziale, differenza tra abnormità strutturale e funzionale) e ha concluso che il GUP ha esercitato un potere che il sistema processuale gli attribuisce nella valutazione dell'ammissibilità della costituzione di parte civile. La Corte ha precisato che l'esclusione della costituzione non determina automaticamente un vizio abnorme, atteso che l'escluso può comunque ottenere tutela in sede civile (art. 88, comma 2 c.p.p.) e che le critiche del ricorrente attengono al merito e alla forma dell'atto di costituzione (specificità) piuttosto che a un difetto di attribuzione di potere del giudice. Quanto alla presunta contraddittorietà rispetto alla Provincia di Lecce, la Corte ha ritenuto che si tratti di questioni di fatto e di merito, non sindacabili in questa sede. Conseguenza: rigetto del ricorso, confermata l'inammissibilità della costituzione del Ministero nel processo penale; il Ministero potrà comunque agire in sede civile per il ristoro dei danni.
Norme richiamate
art. 416‑bis c.p.
Norma sostanziale contestata (associazione di tipo mafioso); la Corte ricorda che, sebbene la norma tuteli interessi collettivi rilevanti, la legittimazione del Ministero a costituirsi parte civile non è automatica: l'atto di costituzione deve indicare la posizione soggettiva lesa e le conseguenze pregiudizievoli in modo specifico
art. 75 c.p.p.
Richiamato nel ricorso nel quadro delle norme che regolano la costituzione di parte civile; la Corte ne utilizza il richiamo per inquadrare il potere del GUP nella valutazione dell'ammissibilità
art. 78 c.p.p., lett. d)
Citato dal ricorrente in relazione ai casi di inammissibilità; la Corte osserva che l'ordinanza impugnata rientra nell'esercizio del potere attribuito al GUP e non in una carenza di potere astratta
art. 417 e art. 419 c.p.p.
Norme processuali richiamate dal ricorrente per criticare la decisione del GUP; la Corte le considera rilevanti ma conclude che le censure sollevate attengono soprattutto al giudizio di merito sulla specificità dell'atto di costituzione
art. 88, comma 2 c.p.p.
Principio richiamato dalla Corte: l'esclusione della parte civile dal processo penale non preclude l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile e la sentenza penale non fa stato nei confronti di chi è stato escluso
art. 2043 c.c.
Richiamato come base dell'azione di risarcimento civile; la Corte sottolinea che l'azione risarcitoria può essere esperita in sede civile qualora la costituzione in sede penale risulti inammissibile
art. 185 c.p.
Citato nel ricorso a titolo di riferimento alla responsabilità penale/condotte; la Corte non modifica la portata della norma ma ricorda che le questioni sostanziali non trasformano l'ordinanza di esclusione in atto abnorme
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U. n. 38481/2023; Sez. U. n. 25957/2009; Sez. U. n. 42603/2023)
La Corte richiama estesamente la giurisprudenza di legittimità sull'interpretazione della specificità richiesta nell'atto di costituzione di parte civile e sulla nozione di abnormità; in particolare ricorda che l'abnormità è categoria eccezionale e che l'ordinanza di esclusione è sindacabile in Cassazione solo in presenza di carattere "extra‑vagante" rispetto al sistema
Massime di principio
- Per costituirsi parte civile (anche lo Stato o un Ministero) è necessaria una rappresentazione chiara e specifica della posizione soggettiva lesa e dei pregiudizi sofferti; la genericità o l'assenza di elementi di nesso causale/danno può determinare l'inammissibilità
- L'ordinanza che esclude la costituzione di parte civile è di norma inoppugnabile e non configurabile come "abnorme" salvo casi eccezionali in cui il provvedimento sia manifestamente "extra‑vagante" rispetto al sistema (mancanza totale di potere o contenuto assolutamente singolare)
- La categoria dell'abnormità ha natura eccezionale: va dimostrata la completa estraneità dell'atto al potere attribuito o l'impossibilità del sistema di rimediare agli effetti prodotti; mere censure di merito o di correttezza interpretativa non sono sufficienti
- Se la costituzione è esclusa in sede penale, il soggetto può comunque esperire l'azione risarcitoria in sede civile (art. 2043 c.c.); inoltre la sentenza penale non vincola chi non è stato ammesso come parte civile
- Differenze di esito tra costituzioni presentate da soggetti diversi (es. Provincia vs Ministero) possono dipendere da concrete differenze nella specificità e nella forma degli atti; per evitare esclusioni è fondamentale redigere la costituzione con criterio 'tipo atto di citazione' (esposizione chiara e specifica dei fatti e del pregiudizio)
- In sede di impugnazione in Cassazione non è possibile rimettere in discussione valutazioni di merito del GUP salvo che non emerga un vizio talmente straordinario da configurare abnormità; quindi, per il ricorrente è strategico dimostrare concretamente la mancanza di potere o la nullità del provvedimento, non solo un contrasto interpretativo
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