Cassazione Penale, Ordinanza n. 17427/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna dell'imputato per la violazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011, con pena di un anno di reclusione ridotta per il rito. Il ricorrente deduceva vizi di violazione di legge e asserite carenze motivazionali, ma in sostanza riproponeva questioni già sollevate in appello e chiedeva una rivalutazione nel merito degli elementi di fatto. In particolare, censurava il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., il diniego della recidiva, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la mancata ulteriore riduzione della pena e il mancato accesso alle sanzioni sostitutive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi tendevano a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio già valutato con motivazione completa e immune da vizi logici. Ha ritenuto corretta la risposta della corte territoriale sul diniego dell'art. 131-bis c.p., giustificato dalla gravità intrinseca del fatto, per il significativo protrarsi dell'allontanamento dall'abitazione, e dalle tre precedenti condanne per fatti analoghi. Ha inoltre ritenuto adeguato il diniego della recidiva, fondato sul numero dei precedenti, sulla distribuzione temporale delle condotte e sulla continuità della propensione al reato, nonché il rigetto delle attenuanti generiche, della riduzione di pena e delle sanzioni sostitutive. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello e non scalfita dai motivi di ricorso.
art. 131-bis c.p.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della gravità concreta della condotta e dei precedenti specifici dell'imputato.
art. 99 c.p.
La recidiva è stata ritenuta sussistente o comunque correttamente valutata alla luce dei precedenti penali, della loro distribuzione temporale e della persistente inclinazione a delinquere.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto congruamente motivato in assenza di elementi favorevoli meritevoli di apprezzamento.
art. 133 c.p.
Richiamato quale parametro per la determinazione della pena e per la valutazione dei benefici richiesti.
art. 58 l. 24 novembre 1981, n. 689
Le sanzioni sostitutive sono state negate per mancanza di presupposti favorevoli, con motivazione ritenuta adeguata.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva nella mera richiesta di una nuova valutazione del merito già compiuta dai giudici di merito con motivazione logica e completa.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto può essere legittimamente fondato sia sulla concreta gravità della condotta sia sulla presenza di precedenti specifici dell'imputato, specie quando la condotta abbia un'apprezzabile durata nel tempo.
- La recidiva può essere valorizzata sulla base del numero dei precedenti, della loro collocazione temporale e della persistente abitualità nel reato, senza necessità di formule sacramentali ove la motivazione renda comprensibile il giudizio prognostico sfavorevole.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, della riduzione della pena e delle sanzioni sostitutive è immune da censure quando il giudice di merito richiami i criteri legali pertinenti e rilevi l'assenza di elementi positivi specifici.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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