Sentenza n. 966/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia sull’intimazione a istruire il procedimento per la riduzione della perimetrazione del Parco e l’estromissione della cava
Esito
Favorevole al resistente (ente parco)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, ritenendo falsa o erronea la cartografia ufficiale allegata al d.P.R. 10 marzo 2004 istitutivo del Parco, aveva chiesto al Ministero dell’Ambiente di avviare il procedimento volto a modificare la perimetrazione dell’area protetta, escludendo la cava di calcare di sua proprietà. Il Ministero aveva riscontrato l’istanza precisando che la modifica, anche in riduzione, dei confini del Parco richiede un procedimento complesso con il coinvolgimento di più amministrazioni e aveva rimesso all’Ente Parco l’avvio dell’istruttoria finalizzata alla verifica dei territori interessati. La società aveva quindi intimato all’Ente Parco di provvedere e, decorso il termine assegnato, aveva proposto azione avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, l’ordine di provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., due distinti profili di inammissibilità: da un lato, la perimetrazione del Parco era stata definitivamente stabilita dal d.P.R. 10 marzo 2004, non impugnato nei termini; dall’altro, l’Ente Parco era competente soltanto per l’eventuale fase istruttoria e non disponeva del potere deliberativo di modificare la perimetrazione, spettante all’autorità competente nell’ambito del procedimento previsto dalla normativa sui parchi nazionali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo, ha ritenuto che il d.P.R. 10 marzo 2004, il cui art. 1, comma 4, stabilisce in via definitiva la delimitazione del territorio del Parco mediante la cartografia ufficiale allegata, avesse consolidato il rapporto giuridico tra la società e l’amministrazione. L’azione avverso il silenzio non può essere utilizzata per eludere il termine decadenziale ormai decorso per impugnare direttamente l’atto di perimetrazione. In secondo luogo, ha rilevato che l’Ente Parco non possiede potestà deliberativa sulla riduzione dei confini dell’area protetta, ma può al più avviare l’istruttoria e acquisire gli interessi rilevanti; pertanto, il ricorso contro l’inerzia del solo Ente Parco non era proponibile rispetto a una decisione spettante nell’ambito di un procedimento pluristrutturato ad altre amministrazioni. La richiesta di nomina del commissario ad acta è rimasta assorbita dall’inammissibilità. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 4, d.P.R. 10 marzo 2004
Il territorio del Parco nazionale dell’Alta Murgia è delimitato, in via definitiva, dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:50.000, allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante
La disposizione attribuisce stabilità e definitività alla perimetrazione del Parco; l’omessa tempestiva impugnazione del decreto impedisce di contestare indirettamente tale delimitazione mediante un’azione avverso il silenzio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti il possibile profilo di inammissibilità rilevato d’ufficio.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Indicato dalla ricorrente come base della richiesta di nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia; la richiesta non è stata esaminata nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
art. 8, comma 1, l. 394/1991
Richiamato, insieme ad altre disposizioni, quale fondamento del procedimento complesso e pluristrutturato necessario per l’istituzione e la modifica dei confini dei parchi nazionali.
art. 12 l. 394/1991
Richiamato in relazione al ruolo dell’Ente Parco nella tutela dei valori naturali, ambientali, storici e culturali mediante il Piano per il parco.
art. 2, comma 23, l. 426/1998
Richiamato quale componente della disciplina del procedimento istituzionale per la modifica della perimetrazione dei parchi nazionali.
art. 77, commi 1 e 2, d.lgs. 112/1998
Richiamato quale ulteriore fondamento del coinvolgimento delle amministrazioni territoriali nel procedimento di modifica dei confini dell’area protetta.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio non può essere utilizzata per aggirare il termine decadenziale previsto per impugnare un provvedimento che abbia stabilizzato il rapporto giuridico tra privato e pubblica amministrazione; quando l’inerzia riguarda effetti già definitivamente disciplinati da un atto non tempestivamente impugnato, la domanda è inammissibile.
- Quando la modifica della perimetrazione di un’area protetta è attribuita a un procedimento complesso e pluristrutturato, l’ente gestore dell’area può essere competente ad avviare l’istruttoria e acquisire gli interessi rilevanti, ma non può essere chiamato a decidere sull’istanza se non dispone della potestà deliberativa finale.
- L’azione contro il silenzio deve essere proposta nei confronti dell’amministrazione titolare dello specifico potere di provvedere; è inammissibile il ricorso rivolto al solo organo istruttorio quando la decisione finale appartiene ad altre amministrazioni nell’ambito di un procedimento plurilaterale.
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