Sentenza n. 1117/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 264/2024, pubblicata il 12/3/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, nei termini, della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 264/2024, limitatamente alle spese legali liquidate
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 264/2024, passata in giudicato, con specifico riferimento alle spese legali liquidate dal giudice ordinario. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero non si è costituito. Nel corso del giudizio, a seguito dell'ordinanza istruttoria del TAR, l'amministrazione ha comunicato l'avvenuto pagamento delle somme dovute, comprese le spese legali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che il pagamento intervenuto nel corso del giudizio avesse determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione della necessità di promuovere il giudizio per ottenere l'adempimento prima del pagamento. Le spese sono state liquidate in 200 euro, oltre spese generali e oneri accessori, con distrazione a favore del difensore, nonché con restituzione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Fondamento dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione della sentenza, intervenuto nel corso del processo, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa sostanziale.
- Quando l'amministrazione adempie solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- La liquidazione delle spese di un giudizio di ottemperanza può essere contenuta in ragione del limitato importo della controversia, della ridotta attività difensiva e del carattere seriale della controversia.
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