Cassazione Penale, Sentenza n. 21541/2024 del 30/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta a carico di Andrea Podo per reati connessi al traffico di stupefacenti e associazione finalizzata allo spaccio (art.74 d.P.R. 309/1990 e artt.73 e 80 del medesimo T.U.). Il ricorrente deduceva: 1) perdita di efficacia della misura per mancata trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni (art.309 cod.proc.pen.); 2) carenza o insufficienza dei gravi indizi in ordine alla sua partecipazione all'associazione (affectio societatis); 3) erronea valutazione delle esigenze cautelari e mancato superamento della presunzione di applicabilità della custodia in carcere prevista dall'art.275, comma 3, cod.proc.pen., con richiesta di attenuazione della misura in arresti domiciliari con controllo elettronico.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sul punto relativo alle intercettazioni ha ritenuto infondato il vizio perché i decreti non erano stati trasmessi al GIP all'atto della richiesta e, in sede di riesame, la difesa non aveva chiesto l'acquisizione; la giurisprudenza richiede una tempestiva richiesta della difesa perché il Tribunale sia obbligato ad acquisire i decreti. Quanto alla gravità indiziaria, la Cassazione ha ritenuto inammissibile la rivalutazione fattuale operata dalla difesa e ha condiviso la valutazione del Tribunale che ha ricostruito un compendio indiziario congruo: Podo era individuato come trasportatore di stupefacente e uomo di fiducia di Fernando Nocera, anche con funzioni di trattativa per acquisti. Sulla questione delle esigenze cautelari la Corte ha confermato che la c.d. doppia presunzione ex art.275, comma 3, non è stata superata: erano presenti indizi di forte gravità, precedente condanna e elementi che impedivano di ritenere adeguati gli arresti domiciliari anche con controllo elettronico. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e gli atti trasmessi alla cancelleria.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo unico stupefacenti), art.74
Reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la partecipazione può manifestarsi in forme diverse e che l'affectio societatis può essere desunta anche da contributi funzionali all'organizzazione, senza necessità di formali atti di investitura
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.73
Rilevanza dei reati fine (detenzione e spaccio) nel compendio indiziario usato per ricostruire la posizione del ricorrente
codice di procedura penale, art.309
Previsione dell'obbligo di trasmissione degli atti al Tribunale del riesame; la giurisprudenza e la sentenza chiariscono che l'omessa trasmissione non determina automaticamente l'inutilizzabilità se la difesa non richiede l'acquisizione dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni
codice di procedura penale, art.306
Richiamato dalla difesa in relazione alle conseguenze della mancata regolarità nelle intercettazioni; la Corte non ha ritenuto sussistente il vizio per le ragioni indicate sull'art.309
codice di procedura penale, art.275
Predispone una presunzione relativa a favore della custodia cautelare in carcere per determinati reati (tra cui reati associativi e stupefacenti); la presunzione è prevalente e può essere superata solo con elementi specifici che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari
codice di procedura penale, art.274
Norma generale sulle misure cautelari; la Corte ricorda la prevalenza della disciplina speciale di cui ad art.275, comma 3, rispetto alla regola generale
codice di procedura penale, art.275bis
Riguarda le modalità di controllo elettronico; la giurisprudenza richiede che il giudice motivi l'inidoneità degli arresti domiciliari controllati, ma tale motivazione può essere implicita quando il giudice esclude in radice l'adeguatezza del regime fiduciario
codice di procedura penale, art.291
Elenca gli atti che devono accompagnare la richiesta di misura; richiamato in dottrina e giurisprudenza rispetto alla trasmissione degli atti al riesame
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.80
Norma citata tra le fattispecie contestate relative al sistema sanzionatorio per gli stupefacenti; utilizzata nella compagine delle accuse
Massime di principio
- L'omessa trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare: se la difesa non richiede l'acquisizione dei decreti al giudice del riesame, il Tribunale non è obbligato ad acquisirli d'ufficio e non scatta automaticamente l'inutilizzabilità
- In cassazione le censure sulla insufficienza dei gravi indizi sono ammissibili solo se denunciano violazioni di specifiche norme ovvero manifesta illogicità della motivazione; non è possibile una rinnovata valutazione di fatto delle intercettazioni o degli elementi indiziari quando il giudice di merito abbia motivato congruamente
- Per la configurabilità della partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è necessaria una investitura formale: è sufficiente un contributo apprezzabile e funzionale all'organizzazione, desumibile anche da ruoli specifici (es. trasporto, trattative per acquisti) e da elementi quali numero di transazioni e disponibilità di mezzi e denaro
- La presunzione relativa prevista dall'art.275, comma 3, cod.proc.pen. in favore della custodia in carcere è assai rilevante; spetta alla difesa fornire elementi concreti e specifici per superararla: mere circostanze come lavoro distante o situazione familiare non sono di per sé idonee
- Quando si esclude l'adeguatezza degli arresti domiciliari con controllo elettronico il giudice deve motivare, ma tale motivazione può risultare implicita se il giudice formula una prognosi negativa sulla capacità del soggetto di rispettare le prescrizioni e ritiene in radice inidoneo il regime domiciliare
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