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Ordinanza

Ordinanza n. 78/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti di revoca dei nulla osta al lavoro e del silenzio serbato sul rilascio dei permessi per attesa occupazione adottati in data 29 settembre 2025.

Giustizia amministrativa202600150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di revoca dei nulla osta al lavoro e silenzio sul rilascio dei permessi di soggiorno per attesa occupazione, adottati il 29 settembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la revoca dei nulla osta al lavoro subordinato e il silenzio serbato sul rilascio dei permessi per attesa occupazione. La controversia riguardava la possibilità, ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri, che il datore di lavoro straniero disponesse soltanto della ricevuta attestante la richiesta di rilascio, rinnovo o conversione del proprio permesso di soggiorno, anziché di un titolo di soggiorno già rilasciato. I ricorrenti contestavano inoltre le conseguenze della mancata sottoscrizione del contratto di lavoro e la possibilità di ottenere un permesso per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris, senza ravvisare la necessità di esaminare ulteriormente il periculum in mora. Ha ritenuto che, ai fini assunzionali, il datore di lavoro straniero debba essere titolare di un permesso di soggiorno: l'art. 5, comma 9-bis, del d.lgs. n. 286/1998 consente allo straniero in attesa del rilascio, rinnovo o conversione del titolo di soggiorno di soggiornare legittimamente e di svolgere temporaneamente attività lavorativa, ma non gli attribuisce la facoltà di assumere lavoratori. Il Collegio ha inoltre condiviso l'orientamento secondo cui il permesso per attesa occupazione può essere rilasciato in relazione all'interruzione di un precedente rapporto di lavoro validamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore. Poiché, al momento dell'adozione degli atti impugnati, il datore di lavoro disponeva soltanto della richiesta del titolo e nessun contratto di lavoro era mai stato sottoscritto, la revoca dei nulla osta risultava cautelarmente non smentita. Spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al comma 9, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui al primo periodo può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge

    La disposizione abilita lo straniero che attende il rilascio, rinnovo o conversione del proprio permesso a soggiornare e a svolgere temporaneamente attività lavorativa; non contempla, tra le facoltà attribuitegli, quella di assumere lavoratori.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con rigetto per insussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, ai fini dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'art. 5, comma 9-bis, del d.lgs. n. 286/1998 consente allo straniero che abbia presentato domanda di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, e disponga della relativa ricevuta, di soggiornare legittimamente e di svolgere temporaneamente attività lavorativa; tale disposizione non estende però la facoltà alla costituzione di rapporti di lavoro in qualità di datore di lavoro.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'interruzione di un precedente rapporto di lavoro validamente instaurato, cessato per causa non imputabile al lavoratore; la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro impedisce di ritenere integrato tale presupposto e giustifica la revoca del nulla osta al lavoro subordinato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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