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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11096/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano del 12/06/2023. Antonio Dimo ha censurato (unico motivo) la conferma della misura della pena risultante dall'applicazione della pena concordata ex art. 599-bis c.p.p., lamentando inosservanza/erronea applicazione di norme (art. 125 c.p.p., art. 62-bis e art. 133 c.p.) e carenza di motivazione sulla congruità/adeguatezza della pena rispetto alla lesività del fatto e alla personalità dell'imputato. Giuseppe Dimo ha proposto due motivi: (1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle risultanze processuali, sostenendo l'inesistenza di prova che il dissesto sia nato nel periodo in cui era amministratore (quindi avrebbe dovuto essere assolto per il capo A.2); (2) carenza e illogicità della motivazione sulla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva e non adeguatamente motivata con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Antonio Dimo, ritenendo che, essendo stata accolta la pena concordata fra parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'imputato abbia rinunciato ai motivi di censura sulla pena e ciò preclude la sindacabilità in Cassazione salvo ipotesi di illegittimità della pena stessa. Per Giuseppe Dimo il ricorso è stato respinto come infondato: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione delle prove che ha attribuito rilevanza al periodo in cui l'imputato era in carica (2012-2014) e alle omissioni nella gestione e vigilanza, nonché congrua la quantificazione della pena (minimo edittale con riconoscimento delle attenuanti generiche e sospensione condizionale). Conseguenze economiche: Giuseppe condannato alle spese processuali; Antonio dichiarato inammissibile e soggetto, per inammissibilità, alle spese e al versamento di una somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola l'applicazione della pena concordata in appello. Una volta che l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione e la pena concordata è omologata, la sindacabilità in sede di legittimità della misura pattuita è fortemente limitata, salvo profili di illegittimità.

  • art. 223, comma 1 e comma 2, n. 2, r.d. n. 267/1942 (bancarotta)

    Norma che punisce la sottrazione/distruzione di scritture contabili e le operazioni dolose (anche omissive) che cagionano il fallimento, comprese l'omissione sistematica di versamenti tributari e contributivi.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la nullità motivazionale, la mancata o contraddittoria motivazione e l'erronea applicazione della legge penale; qui è stata evocata per inquadrare le censure svolte dai ricorrenti.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: il giudice deve motivare la scelta della pena tenendo conto delle circostanze e della personalità dell'imputato; la Corte ha ritenuto che, essendo stata adottata la sanzione al minimo con attenuanti e sospensione, non sussistessero margini di riduzione ulteriori.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata, per quanto concerne la congruità della pena concordata.

  • art. 2392, comma 2, cod. civ.

    Norma che impone agli amministratori di vigilare e attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli; la Corte l'ha richiamata per sottolineare il dovere di controllo/attivazione dell'amministratore di diritto.

  • art. 40, secondo comma, cod. pen.

    Principio che riconosce la rilevanza della condotta omissiva come causa dell'evento quando esiste un dovere giuridico di impedire il risultato; applicato per valorizzare la omissione dell'amministratore rispetto al dissesto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce gli effetti della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in termini di oneri delle spese e sanzioni economiche; usato per disporre l'obbligo di pagamento di Euro 3.000,00 da parte di Antonio.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma che consente la presentazione di requisitoria scritta dal Pubblico Ministero in Cassazione; citata in relazione alla requisitoria presentata dal Procuratore generale.

Massime di principio

  • La domanda di applicazione concordata della pena ex art. 599-bis c.p.p., una volta accolta dal giudice, limita la sindacabilità in Cassazione della misura della pena: chi rinuncia ai motivi relativi alla pena non può poi impugnare efficacemente la stessa in sede di legittimità, salvo illegittimità della pena.
  • La responsabilità penale dell'amministratore di diritto per reati fallimentari può essere fondata anche su condotte omissive e su una valutazione insiemistica degli elementi (tempistica degli omessi versamenti, entità delle somme, ruolo effettivo nella gestione), non richiedendo sempre prova di partecipazione alle singole operazioni fraudolente.
  • Nei casi di amministratore 'apparente' o di presunta responsabilità mediata, il giudice deve svolgere un esame puntuale dell'elemento soggettivo e delle modalità di gestione effettiva; la semplice titolarità formale non basta se manca prova della consapevolezza o partecipazione al dolo, ma la prova può essere anche indiziaria.
  • Una motivazione generica e non specifica sulle ragioni di una riduzione ulteriore della pena è insufficiente: la Corte valorizza le argomentazioni concrete (riconoscimento di attenuanti, sospensione condizionale) e respinge censure meramente generiche sulla quantificazione sanzionatoria.
  • Nelle contestazioni di bancarotta per omessi versamenti tributari e contributivi, la giurisprudenza ammette la qualificazione come operazione dolosa sistematica quando emerge una condotta reiterata e finalizzata a depauperare il patrimonio, potendo concorrere con reati tributari e previdenziali.
  • Chi impugna in Cassazione deve indicare censure precise e motivate; la rinuncia processuale o la genericità delle censure comportano alto rischio di inammissibilità o rigetto.

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