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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23943/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto, in via principale, l'accertamento del diritto a una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza delle scuole di specializzazione medica, con condanna delle amministrazioni convenute al pagamento di somme per ciascun anno di corso, oltre interessi e maggior danno; in via alternativa avevano domandato il risarcimento dei danni per omesso o tardivo recepimento delle direttive comunitarie sulla formazione dei medici specialisti; in via subordinata avevano chiesto un equo indennizzo per arricchimento senza causa. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il termine decennale decorresse dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, che aveva reso definitivo l'inadempimento dello Stato verso gli esclusi dal beneficio previsto per i soli titolari di sentenze amministrative irrevocabili. Con il ricorso per cassazione i medici denunciavano violazione di norme interne, europee e convenzionali, sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere prima del 2011, quando la L. n. 183/2011, art. 4, comma 43, avrebbe reso effettivo e sufficientemente certo il rimedio giurisdizionale; chiedevano inoltre di sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, assumendo l'incertezza sulla natura dell'azione, sulla giurisdizione, sulla legittimazione passiva e sul dies a quo della prescrizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., ritenendo manifestamente infondato il motivo alla luce di un orientamento consolidato: il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni, con decorrenza dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, che rese definitivamente percepibile l'inadempimento residuo dello Stato per i soggetti esclusi. La Corte ha escluso che incidessero sulla decorrenza della prescrizione la questione di giurisdizione, la qualificazione della responsabilità, la legittimazione passiva o la successiva disciplina del 2011; ha ritenuto inutile il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese, al pagamento di euro 7.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per il doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso è contrario a un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    ha consentito la trattazione in camera di consiglio con proposta del relatore.

  • art. 1224 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per il maggior danno e gli interessi sul credito dedotto.

  • art. 2943 c.c.

    richiamato in tema di atti interruttivi della prescrizione; la Corte ha rilevato che non risultavano atti idonei.

  • art. 2947 c.c.

    richiamato dalla L. n. 183/2011 per la decorrenza della prescrizione del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie.

  • art. 2934 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel complesso delle norme sulla prescrizione.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel complesso delle norme sulla prescrizione.

  • art. 2938 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel complesso delle norme sulla prescrizione.

  • art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370

    ha riconosciuto una borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze amministrative irrevocabili, rendendo definitivo l'inadempimento residuo verso gli esclusi e facendo decorrere la prescrizione dal 27 ottobre 1999.

  • art. 4, comma 43, L. 12 novembre 2011, n. 183

    ritenuto non applicabile ai fatti anteriori all'entrata in vigore della norma.

  • art. 36 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    richiamato dai ricorrenti nell'ambito della disciplina della formazione specialistica medica.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    ha fondato la condanna al pagamento di una somma per abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ha giustificato l'atto di contribuzione ulteriore a carico dei ricorrenti, se dovuto.

  • art. 5 TCEE

    richiamato dai ricorrenti tra le norme UE asseritamente violate.

  • art. 189 TCEE

    richiamato dai ricorrenti tra le norme UE asseritamente violate.

  • art. 10 Cost.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme interne asseritamente violate.

  • art. 19, comma 1, seconda parte, TUE

    richiamato dai ricorrenti tra le norme UE asseritamente violate.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'effettività del rimedio giurisdizionale.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    richiamato dai ricorrenti tra le norme convenzionali asseritamente violate.

  • direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE

    la tardiva e incompleta trasposizione di tali direttive ha generato il diritto al compenso/risarcimento oggetto della lite.

Massime di principio

  • Nel contenzioso relativo alla tardiva o incompleta trasposizione delle direttive europee sulla remunerazione dei medici specializzandi, il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni e il dies a quo decorre dal momento in cui l'inadempimento dello Stato diviene definitivamente percepibile per i soggetti esclusi da un intervento legislativo parziale, individuato nel 27 ottobre 1999.
  • La decorrenza della prescrizione non dipende dalla previa definizione della giurisdizione, dalla qualificazione dell'azione come contrattuale o aquiliana, né da una diversa individuazione della legittimazione passiva, quando il credito sia comunque immediatamente azionabile e possa essere interrotto anche con atti stragiudiziali.
  • Una disciplina successiva che regoli diversamente la materia non riapre, di regola, il termine prescrizionale per fatti ormai verificati e per pretese già divenute esercitabili secondo il precedente orientamento consolidato.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la soluzione della controversia è già coperta da un orientamento nomofilattico consolidato che risulti conforme ai parametri eurounitari e convenzionali richiamati.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente incompatibile con un orientamento consolidato può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneRinvio pregiudizialeBuona fede e correttezza

Testo integrale

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