Cassazione Civile, Ordinanza n. 23943/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto, in via principale, l'accertamento del diritto a una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza delle scuole di specializzazione medica, con condanna delle amministrazioni convenute al pagamento di somme per ciascun anno di corso, oltre interessi e maggior danno; in via alternativa avevano domandato il risarcimento dei danni per omesso o tardivo recepimento delle direttive comunitarie sulla formazione dei medici specialisti; in via subordinata avevano chiesto un equo indennizzo per arricchimento senza causa. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il termine decennale decorresse dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, che aveva reso definitivo l'inadempimento dello Stato verso gli esclusi dal beneficio previsto per i soli titolari di sentenze amministrative irrevocabili. Con il ricorso per cassazione i medici denunciavano violazione di norme interne, europee e convenzionali, sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere prima del 2011, quando la L. n. 183/2011, art. 4, comma 43, avrebbe reso effettivo e sufficientemente certo il rimedio giurisdizionale; chiedevano inoltre di sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, assumendo l'incertezza sulla natura dell'azione, sulla giurisdizione, sulla legittimazione passiva e sul dies a quo della prescrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., ritenendo manifestamente infondato il motivo alla luce di un orientamento consolidato: il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni, con decorrenza dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, che rese definitivamente percepibile l'inadempimento residuo dello Stato per i soggetti esclusi. La Corte ha escluso che incidessero sulla decorrenza della prescrizione la questione di giurisdizione, la qualificazione della responsabilità, la legittimazione passiva o la successiva disciplina del 2011; ha ritenuto inutile il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese, al pagamento di euro 7.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360-bis c.p.c.
consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso è contrario a un orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 380-bis c.p.c.
ha consentito la trattazione in camera di consiglio con proposta del relatore.
art. 1224 c.c.
richiamato dai ricorrenti per il maggior danno e gli interessi sul credito dedotto.
art. 2943 c.c.
richiamato in tema di atti interruttivi della prescrizione; la Corte ha rilevato che non risultavano atti idonei.
art. 2947 c.c.
richiamato dalla L. n. 183/2011 per la decorrenza della prescrizione del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie.
art. 2934 c.c.
richiamato dai ricorrenti nel complesso delle norme sulla prescrizione.
art. 2935 c.c.
richiamato dai ricorrenti nel complesso delle norme sulla prescrizione.
art. 2938 c.c.
richiamato dai ricorrenti nel complesso delle norme sulla prescrizione.
art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370
ha riconosciuto una borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze amministrative irrevocabili, rendendo definitivo l'inadempimento residuo verso gli esclusi e facendo decorrere la prescrizione dal 27 ottobre 1999.
art. 4, comma 43, L. 12 novembre 2011, n. 183
ritenuto non applicabile ai fatti anteriori all'entrata in vigore della norma.
art. 36 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
richiamato dai ricorrenti nell'ambito della disciplina della formazione specialistica medica.
art. 96, comma 3, c.p.c.
ha fondato la condanna al pagamento di una somma per abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ha giustificato l'atto di contribuzione ulteriore a carico dei ricorrenti, se dovuto.
art. 5 TCEE
richiamato dai ricorrenti tra le norme UE asseritamente violate.
art. 189 TCEE
richiamato dai ricorrenti tra le norme UE asseritamente violate.
art. 10 Cost.
richiamato dai ricorrenti tra le norme interne asseritamente violate.
art. 19, comma 1, seconda parte, TUE
richiamato dai ricorrenti tra le norme UE asseritamente violate.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'effettività del rimedio giurisdizionale.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
richiamato dai ricorrenti tra le norme convenzionali asseritamente violate.
direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE
la tardiva e incompleta trasposizione di tali direttive ha generato il diritto al compenso/risarcimento oggetto della lite.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo alla tardiva o incompleta trasposizione delle direttive europee sulla remunerazione dei medici specializzandi, il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni e il dies a quo decorre dal momento in cui l'inadempimento dello Stato diviene definitivamente percepibile per i soggetti esclusi da un intervento legislativo parziale, individuato nel 27 ottobre 1999.
- La decorrenza della prescrizione non dipende dalla previa definizione della giurisdizione, dalla qualificazione dell'azione come contrattuale o aquiliana, né da una diversa individuazione della legittimazione passiva, quando il credito sia comunque immediatamente azionabile e possa essere interrotto anche con atti stragiudiziali.
- Una disciplina successiva che regoli diversamente la materia non riapre, di regola, il termine prescrizionale per fatti ormai verificati e per pretese già divenute esercitabili secondo il precedente orientamento consolidato.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la soluzione della controversia è già coperta da un orientamento nomofilattico consolidato che risulti conforme ai parametri eurounitari e convenzionali richiamati.
- La proposizione di un ricorso manifestamente incompatibile con un orientamento consolidato può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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