Ordinanza n. 1888/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della comunicazione del 01/04/2026, con cui è stato reso noto che sono stati pubblicati gli esiti della prova scritta dell’esame di avvocato sessione 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione relativa alla pubblicazione degli esiti della prova scritta dell'esame di avvocato, sessione 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione del 1° aprile 2026 relativa agli esiti della prova scritta dell'esame di avvocato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. I primi tre motivi contestavano l'erroneità del giudizio espresso dalla commissione, anche mediante comparazione con le prove di altri candidati e sulla base di un parere pro veritate. Il quarto e quinto motivo deducevano l'illegittimità della motivazione mediante voto numerico, sostenendo l'applicabilità dell'art. 46 della legge n. 247/2012 e la necessità di una motivazione discorsiva. Il sesto motivo contestava l'omessa verbalizzazione dei punteggi attribuiti dai singoli commissari. Era inoltre censurata l'omissione del rimescolamento delle buste presso la corte d'appello di destinazione, in relazione ai principi di anonimato e imparzialità della correzione.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Quanto ai primi tre motivi, ha ritenuto che la contestazione del giudizio della commissione implicasse una non consentita sostituzione del giudice nelle valutazioni tecnico-discrezionali, non risultando manifestamente ravvisabili arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti o abnormità. Il parere pro veritate non può sostituire la valutazione riservata alla commissione. La comparazione con altri candidati non è di per sé decisiva, poiché ogni elaborato è valutato singolarmente secondo criteri prefissati e un giudizio favorevole attribuito ad altro candidato non sana gli eventuali errori del ricorrente. Quanto ai motivi quarto e quinto, il Collegio ha ritenuto applicabile ratione temporis l'art. 49 della legge n. 247/2012, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 46 e sufficienza del voto numerico quale motivazione, purché riferibile a criteri di valutazione predeterminati e salvo manifesta contraddizione con elementi oggettivi o criteri prefissati. Quanto al sesto motivo, non sussiste un obbligo di verbalizzare i singoli voti dei commissari, essendo sufficiente il voto complessivo. Infine, l'eventuale omesso rimescolamento presso la corte d'appello di destinazione costituisce, in assenza di violazione dell'anonimato o dell'imparzialità, una mera irregolarità; nel caso concreto il verbale attestava la ripartizione delle buste anonime secondo un criterio numerico tra le sottocommissioni. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500, oltre accessori, in favore del Ministero.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, che è stata rigettata dal TAR.
art. 49 legge 31 dicembre 2012, n. 247
Per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti
In ragione della disciplina transitoria, per la sessione d'esame in questione si applicano le norme previgenti, con esclusione dell'art. 46 della medesima legge.
art. 46 legge 31 dicembre 2012, n. 247
Il TAR ne ha escluso l'applicazione ratione temporis alla sessione d'esame oggetto del giudizio.
art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241
L'obbligo di motivazione dei giudizi è soddisfatto dal voto numerico quando siano previamente stabiliti criteri di valutazione chiari e oggettivi, salvo manifesta contraddizione con elementi fattuali o criteri predeterminati.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento sono richiamati a sostegno dell'idoneità del voto numerico, adeguatamente contestualizzato, a esprimere la motivazione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento della tutela dei dati personali del ricorrente.
Massime di principio
- Le valutazioni delle commissioni esaminatrici nelle prove di abilitazione professionale costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti, carenza motivazionale o abnormità; è preclusa una valutazione sostitutiva del merito tecnico.
- Il voto numerico è sufficiente a motivare il giudizio di una commissione esaminatrice quando sia espresso in applicazione di criteri di valutazione chiari, oggettivi e previamente determinati, salvo il caso di manifesta contraddizione tra elementi obiettivi, criteri prestabiliti e voto attribuito o di autovincolo della commissione alla motivazione discorsiva.
- Un parere pro veritate redatto da un soggetto terzo non può sostituire la valutazione riservata alla commissione esaminatrice e non assume rilievo decisivo, salvo che siano dedotti e dimostrati vizi macroscopici della valutazione amministrativa.
- La comparazione tra elaborati di candidati diversi non dimostra di per sé disparità di trattamento, poiché la valutazione deve considerare unitariamente completezza, profondità, coerenza logico-giuridica, capacità espositiva e argomentativa di ciascun elaborato; il giudizio favorevole su un altro candidato non sana gli errori dell'elaborato contestato.
- In assenza di una specifica norma che lo imponga, la commissione esaminatrice non è tenuta a verbalizzare i punteggi attribuiti da ciascun commissario, essendo sufficiente la verbalizzazione del voto complessivo risultante dalla valutazione collegiale.
- L'eventuale mancato rimescolamento delle buste presso la commissione o corte d'appello di destinazione integra una mera irregolarità quando non sia dimostrata una lesione dell'anonimato delle correzioni o dell'imparzialità della valutazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 401/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 402/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 403/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 404/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 405/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 406/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →