Sentenza del 17/02/2016 n. 257 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Imposta diregistro - azienda - avviamento - calcolo valore - art. 2, punto 4 d.P.R.460/96 - media ricavi dell'ultimo triennio - si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il criterio di determinazione del valore dell'avviamento aziendale. Il ricorrente sosteneva che, ai sensi dell'art. 2, punto 4, del d.P.R. 460/1996, il calcolo dovesse basarsi sulla media dei ricavi dell'ultimo triennio e che la percentuale di redditività non potesse essere applicata in modo da prescindere dal rapporto tra il reddito d'impresa e tale media dei ricavi.
La decisione
La sentenza ha affermato che il valore dell'avviamento, ai fini dell'imposta di registro, deve essere determinato sulla base della media dei ricavi dell'ultimo triennio. Ha inoltre chiarito che la percentuale di redditività da applicare non può essere inferiore al rapporto tra il reddito d'impresa e la media dei ricavi del triennio, secondo il criterio previsto dall'art. 2, punto 4, del d.P.R. 460/1996. In assenza di indicazioni ulteriori sull'esito processuale formale, il principio enunciato risulta favorevole al contribuente nella parte in cui impone all'Amministrazione di utilizzare il parametro triennale e di rispettare il limite minimo di redditività.
Norme richiamate
Art. 2, punto 4, d.P.R. 460/1996
Il valore di avviamento delle aziende deve essere determinato sulla base della media dei ricavi dell'ultimo triennio.
La norma impone di utilizzare la media dei ricavi conseguiti nell'ultimo triennio come base per il calcolo dell'avviamento. La percentuale di redditività applicabile non può essere inferiore al rapporto tra il reddito d'impresa e la media dei ricavi del medesimo periodo.
Massime di principio
- Nella determinazione fiscale dell'avviamento aziendale occorre utilizzare la media dei ricavi dell'ultimo triennio, non il ricavo di un solo esercizio.
- La percentuale di redditività deve essere coerente con i dati economici dell'impresa e non può scendere al di sotto del rapporto tra reddito d'impresa e ricavi medi triennali.
- L'Amministrazione finanziaria deve applicare il criterio normativo in modo trasparente e verificabile, indicando i ricavi considerati, la media triennale e il calcolo della redditività.
- Un accertamento fondato su una base diversa dalla media triennale o su una percentuale di redditività inferiore al limite normativo può essere contestato.
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