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Sentenza

Sentenza del 11/08/2017 n. 20039 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo al 2003 per IRPEG e IRAP. L'Agenzia contestava la deducibilità dei costi sostenuti per prestazioni alberghiere e pacchetti turistici in Malta acquistati da una società appartenente al medesimo gruppo. Secondo l'Ufficio, trattandosi di operazioni infragruppo con società non residenti, i componenti reddituali dovevano essere determinati secondo il "valore normale" previsto dall'art. 110, comma 7, TUIR, mediante confronto con transazioni comparabili effettuate in condizioni di libera concorrenza. La contribuente sosteneva invece che il margine individuato dall'Ufficio, ricavato da pacchetti turistici relativi a crociere sul Nilo, non fosse rappresentativo dell'intera attività.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo applicabile la disciplina del transfer pricing alle operazioni infragruppo e censurando la CTR per aver valutato la percentuale di ricarico come se si trattasse di una normale rideterminazione dei margini dell'impresa, senza considerare il criterio speciale del valore normale. La sentenza è stata cassata limitatamente alla deducibilità dei costi per prestazioni alberghiere e la Corte, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente su tale punto. Il ricorso incidentale della V. Spa, relativo a interessi passivi, IVA su operazioni inesistenti, spese condominiali e costi di pubblicità, è stato dichiarato inammissibile per difetto dei quesiti di diritto e del momento di sintesi richiesti dall'art. 366-bis c.p.c. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 13.000 euro oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 110, comma 7, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti.

    Nelle operazioni infragruppo con società non residenti, i componenti reddituali non sono necessariamente determinati in base al prezzo contrattuale, ma devono essere valutati secondo il valore normale quando ciò comporta un aumento del reddito imponibile.

  • Art. 9, comma 3, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza.

    Il valore normale deve essere individuato facendo riferimento al prezzo di mercato praticato per beni o servizi comparabili, nel tempo e nel luogo in cui sono stati acquisiti o prestati, privilegiando transazioni effettivamente comparabili.

  • Art. 2697 c.c.

    L'Amministrazione finanziaria deve provare l'esistenza di operazioni infragruppo a condizioni apparentemente inferiori al valore normale; il contribuente deve dimostrare che i prezzi applicati erano comunque conformi a valori di mercato normali.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis era necessario formulare uno specifico quesito di diritto e, per le censure motivazionali, un adeguato momento di sintesi. La loro omissione comporta l'inammissibilità del motivo.

  • Accordo Italia-Malta contro le doppie imposizioni, firmato il 16 luglio 1981 e ratificato con legge n. 304/1983

    L'accordo è stato richiamato dall'Agenzia nell'ambito della disciplina delle operazioni transfrontaliere e della prevenzione delle evasioni fiscali, insieme alle regole interne sul valore normale.

Massime di principio

  • Quando una società italiana effettua operazioni con società estere appartenenti allo stesso gruppo, occorre verificare la disciplina del transfer pricing: il prezzo contrattuale può essere sostituito fiscalmente dal valore normale di mercato se l'operazione determina una riduzione del reddito imponibile in Italia.
  • L'Amministrazione finanziaria deve individuare elementi concreti che facciano ritenere il prezzo infragruppo anomalo o inferiore a quello di mercato, anche mediante il confronto con transazioni comparabili interne o esterne.
  • Una volta fornita una comparazione plausibile dall'Ufficio, spetta al contribuente documentare la comparabilità o spiegare le differenze economiche, commerciali e funzionali che giustificano il prezzo applicato.
  • La comparazione non consiste necessariamente nel confrontare l'intera attività dell'impresa: può essere sufficiente una transazione realmente comparabile, purché il metodo sia coerente con il valore normale e adeguatamente motivato.
  • Nei ricorsi per cassazione è essenziale rispettare i requisiti formali previsti dalla legge applicabile al momento della proposizione del ricorso; la mancanza dei quesiti o delle necessarie sintesi può comportare l'inammissibilità anche di doglianze potenzialmente fondate.

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