Cassazione Civile, Ordinanza n. 18771/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava una sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Ufficio contro l'annullamento, disposto in primo grado, di un avviso di accertamento per l'anno 2009 con recupero di costi e maggiori imposte IRPEF, IVA e IRAP. La contestazione fiscale traeva origine da operazioni ritenute dall'Amministrazione irrazionali e antieconomiche: una ditta individuale, costituita nel 2007, aveva acquisito in godimento servizi e macchinari da una società riconducibile al medesimo soggetto e aveva locato il capannone ove si svolgeva l'attività, a fronte di ricavi considerati modesti. Il ricorrente proponeva nove motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione del contraddittorio endoprocedimentale; errata applicazione delle presunzioni e della disciplina sull'inerenza dei costi; omesso esame di un fatto decisivo relativo a ricavi e reddito dichiarati; nullità dell'avviso per difetto di valida sottoscrizione/delega; omessa pronuncia su un distinto rilievo di recupero costi; e richiesta di riduzione sanzionatoria per sopravvenuta modifica normativa.
La decisione
La Cassazione ha accolto il quinto motivo, ritenendo erronea la valutazione della CTR in punto di inerenza dei costi, perché il giudice di merito si era limitato a valorizzare il 'travaso' di costi e la loro sproporzione rispetto ai ricavi senza verificare la concreta correlazione dei costi all'attività d'impresa e la loro afferenza a beni strumentali o attività produttive di reddito; ha accolto anche l'ottavo motivo per omessa pronuncia su un autonomo capo di domanda relativo al disconoscimento di costi per quote di ammortamento di due motocicli. Sono stati rigettati i primi, terzo, quarto e settimo motivo; dichiarato inammissibile il sesto; il nono è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
consente di denunciare nullità della sentenza per vizi di motivazione solo nei limiti del minimo costituzionale e per omessa pronuncia o motivazione apparente.
art. 132 comma 1 n. 4 c.p.c.
la motivazione è nulla solo se mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non per mera insufficienza o difformità di valutazione.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
la sentenza tributaria deve contenere una concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto posti a base della decisione.
art. 12 comma 7 L. n. 212/2000
il termine di sessanta giorni e il processo verbale di chiusura operano per accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente; non è richiesto un ulteriore verbale per gli accertamenti a tavolino.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
richiamato insieme al contraddittorio endoprocedimentale, ma la sua violazione non è stata ritenuta decisiva nel caso concreto.
art. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 600/1973
richiamato per contestare l'uso delle presunzioni nell'accertamento; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a rivalutare il fatto.
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
norma sull'accertamento IVA richiamata per la medesima doglianza sulle presunzioni e l'accertamento di fatto.
art. 2697 c.c.
l'onere di provare i fatti costitutivi della deduzione spetta al contribuente, mentre l'Ufficio deve provare gli elementi che fondano la ripresa a tassazione.
art. 2729 c.c.
le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti e vanno valutate globalmente, non per singoli indizi isolati.
art. 109 comma 5 TUIR
l'inerenza dei costi va intesa come correlazione qualitativa con l'attività d'impresa concretamente esercitata; la mera antieconomicità non basta di per sé se non si verifica la concreta afferenza del costo.
art. 19 comma 1 d.P.R. n. 633/1972
richiamato in tema di detrazione/riconoscimento dei costi nell'ambito IVA, in collegamento con il requisito dell'inerenza.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
la sottoscrizione dell'avviso da parte di funzionario delegato è valida se la delega esiste ed è provata dall'Amministrazione, potendo essere prodotta anche in giudizio.
art. 112 c.p.c.
il giudice deve pronunciarsi su tutti i motivi e le domande ritualmente introdotti; l'omissione integra vizio di omessa pronuncia.
art. 1 comma 2 d.lgs. n. 471/1997
richiamato per la richiesta di riduzione delle sanzioni alla luce della disciplina sopravvenuta, questione poi assorbita.
art. 5 comma 2 d.lgs. n. 471/1997
richiamato per la revisione del trattamento sanzionatorio in caso di accoglimento della questione impositiva.
art. 15 d.lgs. n. 158/2015
modifica normativa invocata dal contribuente per ottenere il trattamento sanzionatorio più favorevole.
art. 6 comma 6 d.lgs. n. 471/1997
richiamato in relazione alla rideterminazione delle sanzioni, rimasta assorbita.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente, perplessa o incomprensibile; il controllo di legittimità non consente di censurare la mera insufficienza argomentativa se il ragionamento del giudice è percepibile.
- In tema di accertamento tributario, la doglianza di violazione di legge non può essere usata per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione degli indizi compiuta dal giudice di merito.
- Il principio di inerenza dei costi deducibili è un criterio qualitativo di correlazione tra costo e attività d'impresa concretamente esercitata; la sola sproporzione economica o l'antieconomicità non bastano, da sole, a escludere la deducibilità se non si verifica la concreta afferenza del costo all'attività.
- L'onere della prova dell'esistenza, natura e destinazione del costo incombe sul contribuente; l'Amministrazione può contrastare la deduzione con elementi indiziari, ma deve valutare complessivamente tutti gli indici rilevanti e non isolare singoli dati contabili.
- Nel processo tributario, l'omessa pronuncia su uno specifico motivo di impugnazione ritualmente riproposto integra nullità della decisione e impone la cassazione con rinvio.
- Per gli accertamenti c.d. 'a tavolino' non opera l'obbligo di consegna di un processo verbale di chiusura nei termini previsti per accessi e verifiche presso i locali del contribuente; il contraddittorio assume rilievo nei limiti e alle condizioni previste per le imposte armonizzate.
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