Ordinanza n. 2774/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza - alla sentenza del Tar Campania Napoli nr. 7089/2025 del 31/10/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania-Napoli n. 7089/2025, della quale è stata chiesta l'ottemperanza
Esito
La controversia
La società ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Campania-Napoli n. 7089/2025. Il Collegio ha rilevato che tale sentenza, pur recando formalmente l'indicazione della Seconda Sezione, era stata pronunciata a seguito della trasmigrazione di un fascicolo originariamente incardinato presso la Prima Sezione, nell'ambito della formazione dei ruoli per udienze straordinarie di smaltimento. Poiché la materia della controversia non rientra nella competenza della Seconda Sezione secondo il decreto presidenziale di ripartizione, la ricorrente ha chiesto l'ottemperanza davanti a una Sezione ritenuta non competente per materia.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito la domanda di ottemperanza. Ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del TAR Campania-Napoli affinché assuma le determinazioni di competenza, compresa quella relativa all'assegnazione del ricorso alla Sezione originariamente competente per materia, individuata nella Prima Sezione. Il Collegio ha valorizzato le ragioni di concentrazione e specializzazione che ordinariamente giustificano l'assegnazione del giudizio di ottemperanza alla stessa Sezione che ha emesso la sentenza da eseguire, chiarendo però che l'indicazione della Seconda Sezione apposta sulla sentenza aveva carattere meramente formale e organizzativo, riferendosi alla Segreteria della Sezione dell'udienza straordinaria di smaltimento.
Massime di principio
- Quando una sentenza è stata formalmente emessa da una Sezione del TAR nell'ambito di un ruolo straordinario di smaltimento, ma il fascicolo era originariamente incardinato presso un'altra Sezione competente per materia, l'indicazione della Sezione risultante dalla sentenza può avere carattere meramente organizzativo e non determinare la competenza sostanziale della Sezione.
- Nel giudizio di ottemperanza, ove emerga che la Sezione adita non è quella competente per materia e che la sentenza da eseguire proviene da un fascicolo originariamente assegnato a un'altra Sezione, gli atti possono essere rimessi al Presidente del TAR per le determinazioni organizzative e per l'eventuale assegnazione alla Sezione originariamente competente.
- Le esigenze di concentrazione e specializzazione giustificano, in via ordinaria, l'assegnazione del giudizio di ottemperanza alla stessa Sezione competente per la controversia definita dalla sentenza da eseguire.
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