Cassazione Penale, Sentenza n. 16107/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. per la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contestato (art. 372 c.p.), deducendo violazione degli artt. 157 e 161 c.p. La difesa sosteneva che non fosse applicabile la sospensione prevista dalla "legge Orlando" (l. 103/2017) e che invece dovesse trovare applicazione l'art. 344-bis c.p.p. (improcedibilità per mancata definizione dell'appello entro due anni), invocando la successione di norme nel tempo e la prevalenza della disposizione più favorevole all'imputato; inoltre la Corte d'appello di Lecce aveva sollevato questione di costituzionalità sulla materia.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il reato, consumato il 19 ottobre 2017, avesse termine di prescrizione ordinario di anni 7 e mesi 6 (artt. 157 e 161 c.p.) e che dovessero aggiungersi i periodi di sospensione previsti dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ("legge Orlando") per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 20989/2024, c.d. "Polichetti") e la sentenza della Corte costituzionale n. 38/2026, concludendo che la disciplina della sospensione introdotta dalla legge 103/2017 si applica al fatto di Visconti. Calcolati i periodi di sospensione (complessivi anni 2, mesi 4, giorni 7), il termine di prescrizione è stabilito non prima del 27 agosto 2027; pertanto il reato non era estinto per prescrizione e la pronuncia impugnata è priva di vizi. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina il ricorso per cassazione in materia di sentenze penali; utilizzata per inquadrare il motivo del gravame e la sua valutazione da parte della Corte
art. 372 cod. pen.
Norma del reato contestato; indica il fatto-reato per il quale è stata affermata la responsabilità penale dell'imputato
artt. 157 e 161 cod. pen.
Determinano il termine ordinario di prescrizione (calcolo della durata della prescrizione): applicati per individuare il termine base di anni 7 e mesi 6 per il reato consumato il 19/10/2017
legge 23 giugno 2017 n. 103 ("legge Orlando")
applicabile ai reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019
Ha introdotto una sospensione del corso della prescrizione (fino a 1 anno e 6 mesi) per i reati nel periodo indicato; la Corte ha ritenuto applicabile tale sospensione al caso Visconti
art. 159 cod. pen. (commi 2, 3 e 4, nel testo introdotto dalla l. 103/2017)
Disciplina la sospensione del corso della prescrizione; la sua versione introdotta dalla legge 103/2017 è stata ritenuta applicabile ai reati nel periodo di vigenza della legge
art. 344-bis cod. proc. pen.
introdotto con la l. n. 134/2021
Prevede l'improcedibilità dell'azione penale se l'appello non è definito entro due anni dalla pronuncia di primo grado; la difesa lo aveva invocato come norma più favorevole, ma la Corte non ha ritenuto che potesse produrre estinzione della prescrizione nel caso concreto
legge 27 novembre 2021 n. 134 (art. 2, comma 1, lett. a))
Norma di riforma che ha modificato il sistema in materia di prescrizione e procedimento; la Corte ha richiamato la sua incidenza normativa ma ha confermato che non ha efficacia retroattiva tale da escludere l'applicazione della sospensione introdotta dalla legge 103/2017 per i fatti 2017-2019
legge 9 gennaio 2019 n. 3 (art. 1, comma 2)
Norma richiamata nel dibattito sulla successione delle norme in materia di prescrizione; la Corte ha ritenuto che non abbia abrogato retroattivamente la sospensione prevista dalla legge 103/2017
Sezioni Unite, n. 20989 del 12/12/2024 (c.d. "Polichetti")
Ha stabilito il principio secondo cui la disciplina della sospensione prevista dall'art. 159 introdotta dalla legge 103/2017 si applica ai reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019 e non è stata abrogata con effetti retroattivi dalle successive leggi
Sentenza Corte Costituzionale n. 38 del 10/02/2026
depositata 23/03/2026, pubblicata G.U. 25/03/2026
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 2, comma 1, lett. a) della l. 134/2021 comb. con l'art. 1, comma 2 della l. 9/2019; tale decisione rafforza l'applicabilità della disciplina vigente per il periodo 2017-2019 senza abrogazione retroattiva
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento al rito del contraddittorio scritto e alla mancata richiesta di trattazione orale; conferma la celebrazione con contraddittorio scritto
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende per la responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per irrogare l'ammenda di euro 3.000
Massime di principio
- Per i reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019 si applica la sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge 23/6/2017 n. 103 ("legge Orlando").
- Le modifiche legislative successive (l. 9/2019, l. 134/2021) non operano di regola una abrogazione retroattiva della sospensione introdotta dalla legge 103/2017; le Sezioni Unite e la Corte costituzionale hanno confermato questa linea interpretativa.
- La presenza di nuove disposizioni (es. art. 344-bis c.p.p. su improcedibilità) non comporta automaticamente l'applicazione loro se, alla luce della successione delle norme e dei principi di favore, non risultano effettivamente più favorevoli o non producono l'estinzione del termine nel caso concreto.
- Il calcolo della prescrizione deve tenere conto sia del termine ordinario (artt. 157 e 161 c.p.) sia dei periodi di sospensione stabiliti dalla legge applicabile al tempo del fatto; occorre sommare tutti i periodi di sospensione effettivamente operanti.
- Le pronunce delle Sezioni Unite e le decisioni della Corte costituzionale sono determinanti per risolvere questioni di applicazione temporale e di conflitto tra norme sulla prescrizione; i riferimenti giurisprudenziali devono essere verificati per stabilire la disciplina applicabile al singolo caso.
- La mancata declaratoria di prescrizione può comportare, oltre al rigetto del ricorso, la condanna alle spese e l'irrogazione di somme a titolo di ammenda processuale quando si ravvisino profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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