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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16107/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. per la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contestato (art. 372 c.p.), deducendo violazione degli artt. 157 e 161 c.p. La difesa sosteneva che non fosse applicabile la sospensione prevista dalla "legge Orlando" (l. 103/2017) e che invece dovesse trovare applicazione l'art. 344-bis c.p.p. (improcedibilità per mancata definizione dell'appello entro due anni), invocando la successione di norme nel tempo e la prevalenza della disposizione più favorevole all'imputato; inoltre la Corte d'appello di Lecce aveva sollevato questione di costituzionalità sulla materia.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il reato, consumato il 19 ottobre 2017, avesse termine di prescrizione ordinario di anni 7 e mesi 6 (artt. 157 e 161 c.p.) e che dovessero aggiungersi i periodi di sospensione previsti dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ("legge Orlando") per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 20989/2024, c.d. "Polichetti") e la sentenza della Corte costituzionale n. 38/2026, concludendo che la disciplina della sospensione introdotta dalla legge 103/2017 si applica al fatto di Visconti. Calcolati i periodi di sospensione (complessivi anni 2, mesi 4, giorni 7), il termine di prescrizione è stabilito non prima del 27 agosto 2027; pertanto il reato non era estinto per prescrizione e la pronuncia impugnata è priva di vizi. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso per cassazione in materia di sentenze penali; utilizzata per inquadrare il motivo del gravame e la sua valutazione da parte della Corte

  • art. 372 cod. pen.

    Norma del reato contestato; indica il fatto-reato per il quale è stata affermata la responsabilità penale dell'imputato

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Determinano il termine ordinario di prescrizione (calcolo della durata della prescrizione): applicati per individuare il termine base di anni 7 e mesi 6 per il reato consumato il 19/10/2017

  • legge 23 giugno 2017 n. 103 ("legge Orlando")

    applicabile ai reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019

    Ha introdotto una sospensione del corso della prescrizione (fino a 1 anno e 6 mesi) per i reati nel periodo indicato; la Corte ha ritenuto applicabile tale sospensione al caso Visconti

  • art. 159 cod. pen. (commi 2, 3 e 4, nel testo introdotto dalla l. 103/2017)

    Disciplina la sospensione del corso della prescrizione; la sua versione introdotta dalla legge 103/2017 è stata ritenuta applicabile ai reati nel periodo di vigenza della legge

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    introdotto con la l. n. 134/2021

    Prevede l'improcedibilità dell'azione penale se l'appello non è definito entro due anni dalla pronuncia di primo grado; la difesa lo aveva invocato come norma più favorevole, ma la Corte non ha ritenuto che potesse produrre estinzione della prescrizione nel caso concreto

  • legge 27 novembre 2021 n. 134 (art. 2, comma 1, lett. a))

    Norma di riforma che ha modificato il sistema in materia di prescrizione e procedimento; la Corte ha richiamato la sua incidenza normativa ma ha confermato che non ha efficacia retroattiva tale da escludere l'applicazione della sospensione introdotta dalla legge 103/2017 per i fatti 2017-2019

  • legge 9 gennaio 2019 n. 3 (art. 1, comma 2)

    Norma richiamata nel dibattito sulla successione delle norme in materia di prescrizione; la Corte ha ritenuto che non abbia abrogato retroattivamente la sospensione prevista dalla legge 103/2017

  • Sezioni Unite, n. 20989 del 12/12/2024 (c.d. "Polichetti")

    Ha stabilito il principio secondo cui la disciplina della sospensione prevista dall'art. 159 introdotta dalla legge 103/2017 si applica ai reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019 e non è stata abrogata con effetti retroattivi dalle successive leggi

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 38 del 10/02/2026

    depositata 23/03/2026, pubblicata G.U. 25/03/2026

    Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 2, comma 1, lett. a) della l. 134/2021 comb. con l'art. 1, comma 2 della l. 9/2019; tale decisione rafforza l'applicabilità della disciplina vigente per il periodo 2017-2019 senza abrogazione retroattiva

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento al rito del contraddittorio scritto e alla mancata richiesta di trattazione orale; conferma la celebrazione con contraddittorio scritto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende per la responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per irrogare l'ammenda di euro 3.000

Massime di principio

  • Per i reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019 si applica la sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge 23/6/2017 n. 103 ("legge Orlando").
  • Le modifiche legislative successive (l. 9/2019, l. 134/2021) non operano di regola una abrogazione retroattiva della sospensione introdotta dalla legge 103/2017; le Sezioni Unite e la Corte costituzionale hanno confermato questa linea interpretativa.
  • La presenza di nuove disposizioni (es. art. 344-bis c.p.p. su improcedibilità) non comporta automaticamente l'applicazione loro se, alla luce della successione delle norme e dei principi di favore, non risultano effettivamente più favorevoli o non producono l'estinzione del termine nel caso concreto.
  • Il calcolo della prescrizione deve tenere conto sia del termine ordinario (artt. 157 e 161 c.p.) sia dei periodi di sospensione stabiliti dalla legge applicabile al tempo del fatto; occorre sommare tutti i periodi di sospensione effettivamente operanti.
  • Le pronunce delle Sezioni Unite e le decisioni della Corte costituzionale sono determinanti per risolvere questioni di applicazione temporale e di conflitto tra norme sulla prescrizione; i riferimenti giurisprudenziali devono essere verificati per stabilire la disciplina applicabile al singolo caso.
  • La mancata declaratoria di prescrizione può comportare, oltre al rigetto del ricorso, la condanna alle spese e l'irrogazione di somme a titolo di ammenda processuale quando si ravvisino profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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