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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22537/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito che ha dichiarato la responsabilità per il porto ingiustificato di due coltelli a serramanico ex art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110. Il ricorrente deduce: 1) violazione di legge (art. 4 l.110/1975 e art. 133 c.p.) sostenendo l'esistenza di un giustificato motivo per il porto e chiedendo la qualificazione nella forma attenuata; 2) violazione di legge (artt. 133 e 131‑bis c.p.) per omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità; 3) vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131‑bis.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità rileva che il giustificato motivo non era stato prospettato al momento del controllo ma introdotto tardivamente nel giudizio di primo grado, perciò la doglianza è inammissibile e non si può chiedere alla Cassazione di riformare valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito. Quanto all'art. 131‑bis, la Corte conferma che i giudici di merito hanno motivato adeguatamente l'esclusione della causa di non punibilità sulla base delle caratteristiche offensive degli oggetti (due coltelli in metallo con lame di cm. 10 e cm. 9, tenuti in immediata disponibilità). Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (in precedenza la Corte d'appello aveva comunque ridotto il trattamento sanzionatorio a due mesi di arresto e euro 333,00 di ammenda con i doppi benefici).

Norme richiamate

  • legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4

    Norma incriminatrice del porto ingiustificato di strumenti atti a offendere; applicata dalla Corte di merito per la declaratoria di responsabilità in relazione al possesso dei due coltelli.

  • codice penale, art. 133

    Norma sulle circostanze attenuanti: la Corte osserva che la richiesta di qualificazione in ipotesi attenuata non può essere riformulata dalla Cassazione quando non sia stata sviluppata nel grado di appello e riguarda valutazioni di fatto di competenza dei giudici di merito.

  • codice penale, art. 131‑bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte conferma l'esclusione in presenza di oggetti con caratteristiche di offensività (coltelli di dimensioni rilevanti e immediata disponibilità) ritenuti incompatibili con l'applicazione dell'art. 131‑bis.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in caso di inammissibilità senza elementi escludenti la colpa, al versamento a favore della Cassa delle ammende; applicata per imporre il pagamento di euro 3.000,00.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in ordine al principio che la condanna alla Cassa delle ammende può essere disposta in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Non è efficace introdurre giustificazioni per il porto di armi o strumenti atti a offendere in una fase tardiva del processo: la giustificazione va documentata e prospettata già al momento del controllo o nel primo grado di giudizio, altrimenti i giudici di merito e la Cassazione possono considerarla inammissibile.
  • L'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. richiede una valutazione concreta e motivata della particolare tenuità del fatto; il possesso di oggetti con caratteristiche offensive (dimensioni significative, materiale idoneo, immediata disponibilità) ostano all'applicazione della causa di non punibilità.
  • La Corte di Cassazione valuta prioritariamente profili di diritto e correttezza della motivazione; non sostituisce la propria valutazione a quella dei giudici di merito sulle questioni di fatto quando queste sono adeguatamente motivate.
  • Per ottenere una qualificazione attenuata o la non punibilità è necessario sviluppare specificamente tali doglianze nei gradi di merito, con elementi probatori coerenti e tempestivi; doglianze generiche o non confrontate con la motivazione di merito sono destinate a essere respinte o dichiarate inammissibili.
  • In caso di ricorso manifestamente inammissibile si può incorrere non solo nelle spese processuali ma anche nella condanna alla Cassa delle ammende: occorre valutare attentamente la fondatezza e la forma del ricorso per evitare sanzioni economiche aggiuntive.

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