Cassazione Penale, Sentenza n. 28330/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) vizio di motivazione rispetto al capo a) (posizione sulla formazione del documento falso), chiedendo che fosse dimostrata la mancata partecipazione alla formazione del falso; (2) inosservanza degli artt. 640 c.p. e 337 c.p.p. rispetto al capo c) (truffa e sostituzione di persona) perché la querela era stata proposta solo da un soggetto diverso dalla titolare della società offesa; (3) vizi di motivazione circa la perseguibilità d'ufficio della truffa in relazione alla contestata aggravante del danno di rilevante valore; (4) violazione dell'art. 157 c.p. (prescrizione), con la censura che i reati contestati al capo c) erano già prescritti prima della deliberazione della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto (manifestamente infondati) i primi tre motivi: il primo perché la Corte d'appello ha correttamente applicato il principio secondo cui l'apposizione della foto dell'imputato su carta d'identità intestata ad altra persona integra la fabbricazione del documento falso; il secondo perché la querela sottoscritta da Antonia Valente è stata ritenuta validamente ratificata dalla titolare della società offesa (Arianna Radogna), rendendo superfluo l'esame del terzo motivo, che è stato assorbito. Il quarto motivo è stato invece accolto: il fatto più recente contestato al capo c) risaliva al 30/12/2013 e, in assenza di cause di sospensione, la prescrizione si è perfezionata il 30/06/2021, prima della sentenza di appello. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo c) ed ha eliminato la relativa pena (pari a 1 anno di reclusione). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile; non è stata concessa alcuna liquidazione alla parte civile per mancato apporto difensivo specifico.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma processuale che consente la requisitoria scritta e la trattazione del ricorso senza discussione orale: le parti non hanno richiesto discussione orale e il sostituto procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.
art. 497-bis cod. pen.
Interpretazione giurisprudenziale richiamata: la fabbricazione di documento di identità falso "valido per l'espatrio" si concreta quando il documento è costruito apponendo la foto dell'imputato su generalità altrui; in tali casi si considera che il possessore abbia partecipato alla contraffazione (comma secondo) e non solo il possesso del documento con false generalità (comma primo).
art. 640 cod. pen.
Norma penale sulla truffa: richiamata quale norma sostanziale rispetto ai reati contestati al capo c).
art. 337 cod. proc. pen.
Norma sul procedimento a querela di parte: nel caso di specie la validità della querela è stata confermata per effetto della ratifica della vittima diretta, rendendo procedibile l'azione penale ove dovuto.
art. 157 cod. pen.
Norma sulla estinzione del reato per prescrizione: applicata al calcolo dei termini, la Corte ha ritenuto estinto il capo c) perché la prescrizione si è perfezionata prima della sentenza di appello.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla formulazione dei motivi di cassazione (ambiti entro i quali il ricorso è stato articolato).
Massime di principio
- La presenza della foto del possessore apposta su generalità altrui su un documento d'identità è spesso interpretata come partecipazione alla fabbricazione del documento falso: ciò può aggravare la qualificazione del fatto (art. 497-bis, comma secondo).
- La prescrizione si calcola sul fatto più recente contestato; se il termine si è completato prima della sentenza impugnata, la Cassazione annulla senza rinvio limitatamente ai capi estinti per prescrizione ed elimina la pena relativa.
- Una querela formalmente sottoscritta può essere considerata validamente ratificata dalla parte offesa o dalla titolare del diritto leso; la validità della querela rende superflua la disamina di questioni sulla perseguibilità d'ufficio in assenza di altri vizi
- Le censure sulla motivazione in Cassazione richiedono che venga dimostrata l'insussistenza di elementi probatori decisivi: la Corte segue la giurisprudenza consolidata e respinge motivazioni ritenute coerenti con principi precedenti.
- La parte civile che intende ottenere un ristoro o la condanna al risarcimento deve fornire apporto processuale specifico in Cassazione; in mancanza di contributo difensivo mirato, è possibile che non le siano liquidate spese o compensi.
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