Cassazione Penale, Sentenza n. 27075/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Cosenza che aveva confermato il sequestro preventivo, disposto dal G.i.p. il 6 febbraio 2025, di un rilevatore di velocità denominato T-EXSPEED V 2.0 e di apparecchi prodotti da KRIA s.r.l. forniti a vari Comuni. Il ricorso denunciava violazioni di norme penali e amministrative (tra cui art. 356 c.p.), nonché vizi procedurali e di motivazione: in sostanza si contestava che il fornitore avrebbe attestato l'omologazione dell'apparecchio quando sarebbe invece ravvisabile solo l'approvazione, e si richiamavano numerose disposizioni del codice penale, del codice della strada, del regolamento di esecuzione e del codice di procedura penale per manifesta illogicità della motivazione e travisamento di prova decisiva.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per rinuncia: il ricorrente ha fatto pervenire in Cancelleria un atto di rinuncia all'impugnazione con firma autenticata dal difensore, pertanto il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 300 in favore della Cassa delle ammende, stante l'applicazione dell'art. 616 c.p.p., che prevede la sanzione pecuniaria per ogni ipotesi di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
La Corte lo applica per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a causa della rinuncia formale all'impugnazione da parte del ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
La Corte lo interpreta nel senso che la sanzione pecuniaria prevista può essere irrogata per qualsiasi causa di inammissibilità dell'impugnazione, ivi compresa la rinuncia, e condanna il ricorrente al versamento di euro 300 alla Cassa delle ammende.
art. 356 cod. pen.
Norma invocata dal ricorrente quale titolo di responsabilità relativo alle attestazioni del fornitore; la questione non è stata esaminata nel merito dalla Corte della Cassazione a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 48 cod. pen.
Richiamata dal ricorrente tra le disposizioni contestate; nessuna valutazione sostanziale compiuta dalla Corte per effetto della rinuncia all'impugnazione.
art. 479 cod. pen.
Citato nel ricorso come norma rilevante; non è stato esaminato nel merito per inammissibilità.
d.l. 121 del 2002, art. 4
Riferimento normativo contestato dal ricorrente in relazione alla regolazione dei dispositivi di rilevazione; non valutato nel merito dalla Corte.
d.m. 282 del 2017, art. 1
Norma tecnico-amministrativa richiamata dal ricorrente in relazione a omologazione/approvazione degli apparecchi; la Corte non si pronuncia sul suo contenuto per inammissibilità.
art. 45, comma 6, e art. 201 cod. strada
Richiamati in relazione alla disciplina dei dispositivi di rilevazione della velocità; non oggetto di decisione della Corte per effetto della rinuncia.
art. 192 e 345 regolamento di esecuzione del codice della strada
Norme regolamentari indicate dal ricorrente in relazione a omologazione e uso degli apparecchi; non esaminate nel merito.
art. 192, 321 e 324 cod. proc. pen.
Disposizioni procedurali richiamate dal ricorrente tra i motivi di impugnazione; la Corte non ha proceduto ad alcuna valutazione sostanziale in ordine a esse a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 125 cod. proc. pen.
Invocato per censurare la motivazione come manifestamente illogica; la questione non è stata affrontata dalla Corte per la rinuncia all'appello.
Massime di principio
- La rinuncia formale all'impugnazione rende il ricorso inammissibile e impedisce alla Corte di esaminare il merito; prima di rinunciare occorre valutare le conseguenze processuali e sostanziali.
- La rinuncia all'impugnazione deve essere depositata secondo le formalità previste; una rinuncia autenticata dal difensore è idonea a determinare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. può essere irrogata indipendentemente dalla causa di inammissibilità: anche la rinuncia comporta l'obbligo della sanzione e delle spese processuali.
- Se si intende che una questione di diritto o di fatto (es. omologazione vs approvazione di un dispositivo) sia valutata in sede di Cassazione, non rinunciare: la rinuncia priva il giudice della possibilità di pronunciarsi sulle censure sostanziali.
- In procedure cautelari come il sequestro preventivo, valutare tempestivamente la strategia difensiva (impugnazione vs rinuncia) e considerare l'impatto economico e processuale della rinuncia.
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