Sentenza n. 807/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lombardia del 23/08/2023, a firma del Responsabile dell''O.U. Servizi Territoriali Milano 2, con il quale si nega l''autorizzazione alla deroga alla distanza dal confine; - nonché di ogni altro atto e provvedimento ad essi connesso, presupposto e consequenziale, ancorché non espressamente indicato in epigrafe.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione alla deroga alla distanza dal confine adottato dall’Agenzia del Demanio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento dell’Agenzia del Demanio del 23 agosto 2023, con il quale era stata negata l’autorizzazione alla deroga alla distanza dal confine, chiedendone l’annullamento insieme agli atti connessi, presupposti e consequenziali. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso. La rinuncia non è stata notificata all’amministrazione resistente e, pertanto, non integrava formalmente una rinuncia rituale ai sensi delle disposizioni processuali applicabili.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha rilevato che, sebbene la dichiarazione di rinuncia non fosse stata notificata all’amministrazione, l’art. 84, comma 4, c.p.a. consente di desumere da fatti, atti univoci e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La dichiarazione di rinuncia, anche se irrituale, è stata quindi considerata un argomento qualificato e univoco della perdita dell’interesse alla decisione. Le spese del giudizio di merito sono state compensate, tenuto conto della natura processuale della decisione e dell’assenza di attività difensiva della resistente in vista della trattazione del merito, restando ferma la statuizione sulle spese della fase cautelare contenuta nella relativa ordinanza.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
la previsione ... consente al giudice, anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, di desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso e altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Una dichiarazione di rinuncia non notificata alla controparte, pur irrituale e quindi priva degli effetti della rinuncia formale, può costituire un qualificato e univoco argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta perdita dell’interesse concreto alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non notificata alle controparti non produce gli effetti della rinuncia rituale, ma può comunque essere valutata dal giudice, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., come fatto univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- Quando dagli atti e dal comportamento processuale della parte ricorrente emerga in modo univoco la perdita dell’interesse concreto e attuale alla decisione, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La natura processuale della declaratoria di improcedibilità e l’assenza di attività difensiva della parte resistente in vista della trattazione del merito possono giustificare la compensazione delle spese del giudizio di merito.
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