Sentenza n. 914/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla domanda di VIA relativa a un impianto agrivoltaico e sulle richieste accessorie di rimborso dei diritti di istruttoria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in particolare dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, sull’istanza del 28 ottobre 2022 volta al rilascio della VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione e l’esercizio, nel territorio del Comune di Brindisi, di un impianto agrivoltaico denominato “Verdesolare”, della potenza di 35,68 MW, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell’amministrazione a provvedere ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’accertamento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, quantificato in euro 6.754,33, ai sensi degli artt. 33 e 25, comma 2-ter, del medesimo decreto legislativo. Nel giudizio si è costituito anche il Ministero della Cultura.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La ricorrente ha depositato il 5 giugno 2026 una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, prima che la causa fosse trattenuta in decisione. Il Collegio ha ritenuto che, fino a tale momento, la parte ricorrente disponga dell’azione e possa dichiarare di non avere più interesse alla decisione; ha quindi preso atto della dichiarazione senza esaminare nel merito l’illegittimità dell’inerzia, l’obbligo di provvedere sulla VIA o la spettanza del rimborso dei diritti di istruttoria. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione della peculiarità e complessità procedimentale della vicenda, della modalità di definizione e della condotta processuale dei contendenti.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione e la relativa tutela processuale; il ricorso era stato proposto su tale base.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; la norma è stata applicata perché la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione prima della trattazione definitiva.
art. 23 d.lgs. n. 152/2006
Individuato dalla ricorrente quale base normativa dell’istanza di VIA relativa al progetto agrivoltaico.
art. 25 d.lgs. n. 152/2006
Richiamato quale fondamento della richiesta di definizione del procedimento di VIA e della condanna dell’amministrazione a provvedere.
artt. 33 e 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006
Richiamati dalla ricorrente a fondamento della domanda di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria; la domanda non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, la parte ricorrente può disporre dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può, entro tale limite, dichiarare la sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata prima della trattenuta in decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare il merito delle domande proposte.
- In presenza di una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione integrale tra le parti quando la vicenda presenti peculiarità o complessità procedimentali e la condotta processuale dei contendenti lo giustifichi.
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