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Ordinanza

Ordinanza n. 167/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva del servizio di analisi di laboratorio per acque destinate al consumo umano alla controinteressata, unitamente agli atti e ai verbali di gara

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione definitiva disposta in favore della controinteressata nell’ambito di una procedura negoziata, svolta con il criterio del prezzo più basso, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto, l’annullamento degli atti di gara nella parte in cui la controinteressata non sarebbe stata esclusa, l’accertamento del diritto all’aggiudicazione, l’eventuale declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma emerge che essi riguardano la mancata esclusione della società aggiudicataria.

La decisione

Il TAR non ha sospeso l’efficacia dell’aggiudicazione, ritenendo che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito. La causa è stata quindi fissata per la trattazione del merito all’udienza pubblica del 10 settembre 2026. In vista della decisione definitiva, il Collegio ha disposto un incombente istruttorio a carico di Iblea Acque S.p.A., ordinandole di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza copia integrale della determinazione n. 74 del 18 marzo 2026, con i relativi allegati e i verbali di gara. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L’ordinanza non definisce il merito della controversia né decide sulle domande di annullamento, subentro o risarcimento.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    Servizio ... con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023

    La procedura di affidamento è indicata come procedura negoziata riferita a servizi e svolta ai sensi della disposizione richiamata; l’ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina generale sulle misure cautelari; il TAR ha ritenuto sufficiente la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere l’atto impugnato.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Sono richiamati dal ricorrente per la richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro; l’ordinanza non decide tali domande.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione dell’atto impugnato può essere negata quando le esigenze della parte risultino adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
  • Quando la definizione della controversia richiede la disponibilità di atti amministrativi rilevanti non integralmente prodotti, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio a carico dell’amministrazione, ordinandone il deposito entro un termine prefissato.
  • La fissazione dell’udienza di merito e la disposizione di un incombente istruttorio non comportano una decisione anticipata sulla fondatezza delle domande di annullamento, subentro o risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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