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Ordinanza

Ordinanza n. 259/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 00219/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202509848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva respinto la sospensione dell'esercizio della prelazione artistica sul Palazzo Grand Hotel

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (acquirente dell'immobile)

Prevale il privato

La controversia

La società appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la domanda di sospensione dell'atto con cui il Comune di Pescara aveva esercitato, ai sensi degli artt. 60, 61 e 62 del d.lgs. n. 42/2004, il diritto di prelazione artistica sull'immobile denominato Palazzo Grand Hotel, acquistato dalla società appellante dalla proprietaria alienante. In primo grado erano stati dedotti: l'incompetenza del Consiglio comunale, anziché della Giunta, ad adottare la proposta di prelazione; la tardività della notifica dell'atto di acquisizione, assumendo che il termine perentorio decorresse dalla denuncia di trasferimento effettuata dal notaio il 30 giugno 2025 e fosse già scaduto alla data della notifica comunale del 1° settembre 2025; l'assenza di una concreta copertura finanziaria dell'acquisto, non potendo il mutuo da stipulare costituire valida provvista; l'omessa motivazione della proposta comunale circa le esigenze di valorizzazione culturale del bene. In appello è stato inoltre censurato l'omesso esame, da parte del TAR, della questione di incompetenza, nonché l'erroneo computo del termine perentorio, la valutazione della copertura finanziaria e l'assenza di un progetto comunale di valorizzazione culturale dell'immobile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della fissazione sollecita dell'udienza di merito, senza pronunciarsi in via definitiva sulla fondatezza dei singoli motivi. Ha ritenuto che le questioni relative alla competenza dell'organo comunale, al computo del termine per l'esercizio della prelazione, alla copertura finanziaria e alla motivazione circa la valorizzazione culturale presentassero profili di complessità incompatibili con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. Quanto al periculum, ha operato un bilanciamento tra la frustrazione dell'iniziativa imprenditoriale della società appellante e l'interesse del Comune alla conservazione dello stato di fatto in vista del programmato intervento di valorizzazione culturale dell'immobile. Ha quindi individuato nella sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., una misura idonea a tutelare provvisoriamente entrambe le posizioni. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 60, 61 e 62 d.lgs. 42/2004

    Disciplinano l'esercizio del diritto di prelazione artistica sui beni culturali alienati; la legittimità dell'esercizio è stata contestata con riferimento alla competenza dell'organo, alla tempestività della notifica, alla copertura finanziaria e alla motivazione.

  • art. 62 d.lgs. 42/2004

    Costituisce la specifica base normativa dell'atto comunale di esercizio della prelazione artistica oggetto di contestazione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando la controversia cautelare richiede un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase, la fissazione sollecita dell'udienza di merito quale modalità di tutela degli interessi coinvolti.

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in sede cautelare presentano profili di complessità tali da non poter essere adeguatamente risolti attraverso una cognizione sommaria, il giudice d'appello può evitare una decisione immediata sulla sospensione e tutelare le parti mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La tutela cautelare può essere accordata ai soli fini della fissazione dell'udienza di merito, senza che ciò implichi una valutazione definitiva sulla fondatezza dei vizi dedotti contro il provvedimento amministrativo.
  • Nella valutazione del periculum cautelare il giudice deve bilanciare il pregiudizio derivante al privato dalla frustrazione della propria iniziativa imprenditoriale con l'interesse pubblico alla conservazione dello stato di fatto funzionale a un programmato intervento di valorizzazione culturale.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione e prelazione dei beni culturaliTutela cautelare
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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