Sentenza n. 1403/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento a) per l’ACCERTAMENTO e la DECLARATORIA dell’avvenuto trasferimento, a far tempo dal 15.03.1991, in capo al Comune di Castione della Presolana (BG) delle aree previste in cessione e delle opere di urbanizzazione ed impianti urbanizzativi – compreso l’impianto di depurazione delle acque reflue - realizzate in esecuzione della convenzione urbanistica del 20.12.1974, come ratificata in data 6.04.1979 (atto a rogito notaio dottor Fausto Begnis rep. 57374 - racc. 11948), per l’attuazione del piano di lottizzazione n. 5 presentato dalla società Monte Pora - SIRT spa (in particolare aree identificate al foglio 9 catastale mappali 11352, 7123, 7127, 7990, 8215, 8217, 11335, 11359, 7956, 7959, 7965, 7970 e 11361, nonché altre da meglio identificare) e della conseguente sussistenza della piena ed esclusiva responsabilità comunale in ordine alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere urbanizzative e degli impianti in questione, sempre a far data dal 15.03.1991 in poi, nonché per eventuali ulteriori lavori ed interventi di messa a norma ed adeguamento dei predetti impianti che si siano resi o che si rendano ora necessari per ragioni di adeguamento a nuove normative di legge e di regolamento sopravvenute dal 15.03.1991 in poi, previa declaratoria di nullità per violazione dell’art. 1418 c.c. e dell’art. 28 della L. 1150/1942 e dell’art. 46 della LR Lombardia 12/2005 della clausola di cui all’art. 7 della convenzione urbanistica del 20.12.1974 laddove sembra affidare al capriccioso arbitrio comunale la scelta di presa in carico delle opere urbanizzative e degli impianti del comprensorio che invece è obbligo di legge b) per l’ACCERTAMENTO e la DECLARATORIA del difetto di legittimazione passiva dei ricorrenti – acquirente di appartamento residenziale realizzato nel comprensorio della lottizzazione 5 da Monte Pora SIRT spa - rispetto agli obblighi urbanizzativi e manutentivi ordinari e straordinari e di adeguamento a norme regolamentari sopravvenute delle opere ed impianti urbanizzativi eseguiti già assunti dal soggetto lottizzante SIRT – Monte Pora spa in liquidazione nella convenzione urbanistica del 20.12.1974 c) per la CONDANNA del Comune di Castione della Presolana e della società Sviluppo Impianti di risalita e turistici – S.I.R.T. – Monte Pora spa in liquidazione, anche in solido tra loro, ad eseguire tutti gli interventi necessari ed idonei per garantire la messa a norma secondo i regolamenti ad oggi vigenti e la piena funzionalità anche a seguito di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di riqualificazione tecnologica che si rendessero necessari di tutte le opere urbanizzative e di tutti gli impianti urbanizzativi del comprensorio di lottizzazione 5 nonché a risarcire di tutti i danni patiti e patiendi in relazione all’inadempimento pregresso ed attuale dei predetti soggetti agli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica del 20.12.1974 nonchè alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto dal ricorrente sine titulo negli ultimi 10 anni per finanziare interventi condominiali in realtà di spettanza del Comune di Castione della Presolana e/o della Monte Pora SIRT srl per l’esecuzione di lavori manutentivi delle opere urbanizzative e degli impianti urbanizzativi per cui è causa, per l’importo di euro 30.000 (trentamila) o per il diverso importo da accertarsi in corso di causa anche mediante espletanda Consulenza Tecnica d’Ufficio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, verificata la ritualità della rinuncia al ricorso e la sua accettazione da parte delle controparti, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le domande e le relative questioni. Le spese di lite sono state integralmente compensate in conformità all’accordo delle parti costituite.
Esito
La controversia
I ricorrenti, acquirenti di un appartamento realizzato nel comprensorio della lottizzazione n. 5, chiedevano di accertare che dal 15 marzo 1991 le aree cedute e le opere e gli impianti di urbanizzazione, incluso l’impianto di depurazione, fossero stati trasferiti al Comune e che da tale data la manutenzione e gli adeguamenti fossero di esclusiva responsabilità comunale. Domandavano inoltre la nullità della clausola della convenzione urbanistica del 20 dicembre 1974 che rimetteva al Comune la scelta sulla presa in carico delle opere, l’accertamento della propria carenza di legittimazione passiva rispetto agli obblighi manutentivi assunti dal lottizzante, la condanna del Comune e della società a eseguire gli interventi necessari e il risarcimento dei danni, compresa la ripetizione di 30.000 euro corrisposti negli ultimi dieci anni per lavori manutentivi. Il 2 luglio 2026 hanno rinunciato al ricorso, dichiarando anche il sopravvenuto difetto di interesse; entrambe le resistenti hanno formalmente accettato la rinuncia e concordato la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
stante la ritualità dell’atto di rinuncia al ricorso depositato dalla parte ricorrente e accettato dalle controparti processuali, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35 comma 2 lett. c) c.p.a., con integrale compensazione delle spese di lite, stante l’accordo raggiunto sul punto dalle parti costituite.
La rinuncia al ricorso, se rituale e accettata dalle controparti processuali, comporta l’estinzione del giudizio; le spese sono compensate in presenza dell’accordo delle parti costituite.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso, accettata dalle controparti processuali, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Le spese di lite possono essere integralmente compensate quando le parti costituite abbiano raggiunto un accordo in tal senso.
Come è indicizzato
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