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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15250/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Terranova ha impugnato la conferma della condanna per minacce, danneggiamento e imbrattamento (capo 1-4), deducendo: 1) nullità/irregolarità della notificazione del decreto di citazione a giudizio per irreperibilità (art. 157, 159, 601 c.p.p.); 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla configurabilità del reato di minaccia (sostiene che le espressioni sarebbero state pronunciate dall'interno dell'abitazione e non alla presenza delle persone offese e quindi non idonee a intimidire); 3) mancata considerazione delle condizioni di salute psichica e della pregressa condotta delle parti; 4) vizio di valutazione sulla distinzione/assorbimento tra danneggiamento e imbrattamento del cancello (sostiene che sono un unico fatto). Inoltre le parti civili e il PM hanno chiesto l'inammissibilità del ricorso per varie ragioni procedurali.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto manifestamente infondate o non consentite le eccezioni dedotte. Sull'irregolarità della notifica, ha rilevato che, pur se non rituale, l'atto aveva efficacia materiale perché l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del giudizio (comunicazioni tramite avvocato, contatto telefonico, invio di documenti e e-mail), e quindi la nullità non era rilevante ai fini dell'impugnazione. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla valutazione probatoria relative alle minacce e al danneggiamento, evidenziando che le minacce pronunciate erano percepibili dall'esterno e idonee a creare immediato effetto intimidatorio, e che danneggiamento e imbrattamento sono condotte autonome consumate in momenti diversi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente: pagamento di una ammenda di euro 3.000 alla cassa delle ammende, rimborso delle spese processuali e rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in complessivi euro 4.500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Norma sulla notificazione per irreperibilità; la Corte ha ritenuto che, anche se la notificazione formale potesse essere irregolare, ciò non impedisce il procedere se è provata l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato.

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Norma sulle modalità di notificazione; la Corte ha ricondotto la questione all'effetto sostanziale della notificazione (conoscenza effettiva) e non alla sola forma.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione a vizi processuali: la Corte ha ritenuto la censura infondata perché dalla documentazione emergeva la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.

  • art. 420 bis cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato il principio secondo cui il giudice può procedere in assenza dell'imputato anche quando risulta che egli ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e la sua assenza sia una scelta volontaria; ha ritenuto sussistenti gli elementi indicati dal secondo comma.

  • art. 89 d.lgs. n. 150/2022

    Richiamato per stabilire la non applicabilità retroattiva dell'obbligo di deposito della procura speciale e dell'elezione di domicilio alle impugnazioni originate da sentenze di primo grado pronunciate prima dell'entrata in vigore (16/11/2022 è anteriore al 30/12/2022).

  • art. 581, comma 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.

    La Corte ha precisato che le nuove prescrizioni sul deposito della procura speciale non si applicavano al caso di specie perché la sentenza di primo grado era anteriore alla decorrenza della norma.

  • art. 581 quater cod. proc. gen.

    Richiamato nella memoria delle parti civili in relazione alla carenza della procura speciale; la Corte ha però escluso l'implicazione procedurale per il caso concreto alla luce della tempistica normativa e degli atti svolti.

Massime di principio

  • Un'irregolarità formale della notificazione non comporta automaticamente la nullità dell'atto se è dimostrabile che l'imputato ha avuto effettiva conoscenza della pendenza del procedimento: in tali casi il giudice può procedere ex art. 420-bis.
  • Per ottenere l'annullamento di valutazioni probatorie in Cassazione è necessario dimostrare vizi logico-giuridici manifesti (contraddittorietà o illogicità manifesta); le critiche meramente valutative sui fatti sono inammissibili.
  • Le minacce pronunciate dall'interno di un'abitazione possono integrare il reato se risultano percepibili dall'esterno e sono idonee a produrre un'immediata efficacia intimidatoria sulle vittime.
  • Danneggiamento e imbrattamento sullo stesso bene possono costituire reati autonomi se realizzati con atti distinti e in momenti diversi; l'eventuale assorbimento richiede che si tratti realmente della stessa condotta materiale.
  • Le novità procedurali (es. deposito di procura speciale) si applicano solo ai fatti e alle impugnazioni determinati dalla decorrenza normativa; occorre sempre verificare la data della sentenza impugnata rispetto alla data di entrata in vigore della norma.
  • La parte che eccepisce vizi procedurali deve sollevare tempestivamente e con congrua specificazione le relative contestazioni nel merito del giudizio; eccezioni tardive o generiche sono normalmente respinte.

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