Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1933/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1746 del 2023.

Giustizia amministrativa202401243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva annullato la richiesta comunale di rimborso dei costi delle opere di urbanizzazione per intervenuta prescrizione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società assegnataria del lotto A6, già assegnato a un'altra società e successivamente trasferito, aveva impugnato la determina comunale con cui le era stato richiesto il pagamento di euro 112.603,62 quale quota dei costi sostenuti dal Comune per l'infrastrutturazione dell'area PIP. Il TAR aveva ritenuto prescritto il credito, individuando il dies a quo nel 24 maggio 2012, ossia cinque anni dopo l'atto di assegnazione del 24 maggio 2007. Il Comune ha appellato la sentenza deducendo violazione degli artt. 2935 e 2946 c.c., degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1368 c.c., degli artt. 27 e 35 della legge n. 865/1971, nonché travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Secondo l'appellante, il TAR aveva omesso di considerare che la convenzione subordinava l'esercizio del credito alla realizzazione e al collaudo delle opere di urbanizzazione. La società appellata aveva inoltre sostenuto che il Comune avesse dolosamente ritardato il collaudo e aveva riproposto ulteriori doglianze con un mero richiamo agli atti di primo grado.

La decisione

L'appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado. Il Consiglio di Stato ha confermato il principio generale secondo cui la prescrizione del credito relativo agli oneri di urbanizzazione decorre dall'atto di assegnazione, poiché solo da tale momento esiste un soggetto obbligato. Tuttavia, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione non decorre finché il diritto non può essere esercitato. Nel caso concreto, l'art. 3 della convenzione prevedeva che il rimborso fosse dovuto successivamente alla realizzazione e al collaudo delle opere e comunque non prima di cinque anni dall'assegnazione. La clausola è stata interpretata nel senso che il termine non potesse iniziare prima del verificarsi del collaudo complessivo e, in ogni caso, prima del decorso di cinque anni; non nel senso che il termine dovesse necessariamente iniziare allo scadere del quinquennio. Il collaudo rilevante è quello completo e unitario di tutte le opere previste, anche perché solo allora era possibile determinare con precisione il quantum dovuto. La società non ha provato l'allegato ritardo doloso del Comune nel collaudo. Sono state inoltre dichiarate inammissibili le doglianze riproposte in appello mediante mero rinvio agli atti di primo grado, per violazione del principio di specificità dei motivi. Le spese, pari a euro 5.000 oltre accessori, sono state poste a carico della società appellata.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

    La prescrizione del credito per il rimborso degli oneri di urbanizzazione non decorre finché non si verifica il presupposto convenzionale che rende possibile l'esercizio del diritto, nel caso concreto il completamento e il collaudo delle opere.

  • art. 2946 c.c.

    Il termine ordinario decennale di prescrizione si applica al credito comunale, ma la sua decorrenza è subordinata alla concreta esercitabilità del diritto.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Le censure non accolte in primo grado devono essere ritualmente riproposte in appello; non è sufficiente un mero richiamo agli atti del primo grado.

  • art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

    Il principio di specificità dei motivi impedisce la riproposizione per relationem delle doglianze mediante semplice rinvio ad altri atti senza trascriverne il contenuto.

  • artt. 27 e 35 legge n. 865/1971

    Sono richiamati nel motivo di appello con riferimento alla disciplina delle aree e delle assegnazioni nei piani per gli insediamenti produttivi; la decisione si concentra tuttavia sulla decorrenza della prescrizione del credito per le opere di urbanizzazione.

Massime di principio

  • Per il credito relativo al rimborso dei costi delle opere di urbanizzazione in un piano per insediamenti produttivi, la prescrizione decorre, in via generale, dall'atto di assegnazione, poiché solo da quel momento è individuabile il soggetto obbligato al pagamento.
  • Quando la convenzione di assegnazione subordina l'esercizio del credito alla realizzazione e al collaudo delle opere di urbanizzazione, la prescrizione non decorre prima del completamento e del collaudo previsto dalla convenzione, ai sensi dell'art. 2935 c.c.
  • La clausola che stabilisce che il pagamento avvenga successivamente al collaudo e comunque non prima di cinque anni dall'assegnazione deve essere interpretata nel senso di fissare un termine minimo di differimento: il termine non può iniziare prima dei cinque anni, ma può iniziare anche dopo, quando si verifica il collaudo che rende determinabile ed esigibile il credito.
  • Quando la convenzione riguarda opere di urbanizzazione complesse e il quantum dovuto può essere determinato soltanto al completamento dell'intero programma, il collaudo rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione è quello complessivo e unitario, non quello di singole opere parziali.
  • In appello, la riproposizione delle censure non esaminate o respinte in primo grado mediante mero richiamo agli atti del giudizio precedente, senza trascrizione o specifica illustrazione dei motivi, è inammissibile per violazione del principio di specificità.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniTermini del procedimento e silenzioAppello
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.