Cassazione Penale, Sentenza n. 45808/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sichera era imputato per il delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000: quale rappresentante legale della Esa Distribuzione s.r.l. avrebbe emesso, nel 2015, fatture per operazioni soggettivamente inesistenti in favore della La Tecnica s.p.a., per un imponibile di 1.707.577,25 euro e I.V.A. per 375.6670 euro, al fine di consentire l'evasione delle imposte. Ha impugnato la sentenza di condanna innanzi alla Corte di Cassazione con tre motivi: 1) incompetenza territoriale (sosteneva che gli accertamenti effettivi fossero stati compiuti dagli uffici di Milano e non di Bergamo); 2) travisamento della prova con riguardo all'elemento oggettivo del reato (riteneva che le indagini fossero limitate ad accertamenti formali e che documenti di trasporto e riscontri bancari attestassero la reale esistenza delle transazioni); 3) eccessività della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che la competenza territoriale spettasse a Milano: ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 74/2000 il "luogo dell'accertamento" è la sede dell'ufficio che ha effettuato una effettiva valutazione degli elementi che comprovano la violazione; la Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate di Bergamo abbia compiuto un'analisi valutativa e di incrocio dei dati (anche acquisiti dall'Agenzia delle Dogane di Milano) tale da far ricadere la competenza su Bergamo. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché di mero contenuto valutativo (la Cassazione non sindaca valutazioni di fatto già compiute dai giudici di merito): i giudici avevano motivatamente ritenuto sussistente la fittizietà delle fatture in base a più elementi fattuali. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità: l'attrice non ha indicato elementi concreti che giustificassero il riconoscimento delle attenuanti generiche. Per tali ragioni il ricorso è rigettato, il ricorrente è condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8
Norma sostanziale che punisce le frodi fiscali con emissione di fatture per operazioni inesistenti; è il titolo di reato contestato al ricorrente
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 1
"Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato"
La Cassazione interpreta il "luogo dell'accertamento" come la sede dell'ufficio in cui è stata effettuata un'effettiva valutazione e deliberazione sugli elementi che comprovano la violazione; è irrilevante il mero luogo di acquisizione dei dati
cod. proc. pen., art. 606, comma 1 (lett. b, d, e)
Disposizioni che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: il vizio di motivazione (b/e) e il travisamento della prova (d). La Corte ha ritenuto alcuni motivi manifestamente infondati o meramente valutativi e quindi non ammissibili
cod. pen., art. 133
Norma sulla determinazione della pena; richiamata rispetto alla doglianza circa l'eccessività della sanzione e l'eventuale applicazione di circostanze attenuanti
cod. pen., art. 62-bis
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che il loro riconoscimento richiede elementi positivi e specifici e non si impone automaticamente
cod. proc. pen., art. 616
Prevede la condanna alle spese e possibili sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile; applicata per condanna al pagamento della sanzione di 3.000 euro
Massime di principio
- Per la competenza territoriale ex d.lgs. 74/2000 art. 18 la rilevanza non è il luogo di raccolta materiale dei dati, ma la sede dell'ufficio che compie l'effettiva valutazione e delibera sull'esistenza del reato; dunque occorre dimostrare quale ufficio abbia concretamente svolto attività valutativa e decisoria
- La Corte di Cassazione non riesamina le valutazioni di fatto e delle prove compiute dai giudici di merito: i motivi che sollevano una diversa valutazione probatoria sono, di regola, inammissibili se consistono in un mero contrasto con le conclusioni dei giudici di merito
- Le censure generiche sull'eccessività della pena o sulla mancata concessione di attenuanti generiche sono inammissibili se non specificano elementi di fatto positivi che giustificherebbero la diminuzione della pena
- Per contestare la competenza territoriale in casi similari è necessario provare che l'ufficio territoriale ritenuto competente non abbia compiuto alcuna attività valutativa decisiva e che invece tale attività sia stata svolta altrove
- Per ottenere l'annullamento o l'attenuazione sulla base di profili probatori occorre indicare punti precisi di manifesto travisamento o illogicità della motivazione, non semplici alternative ricostruttive
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