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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00812/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava un presunto "errore di fatto" nella decisione della Corte di cassazione: a) che Marcello Nuti sia stato qualificato come mero mediatore e non come procacciatore d'affari, sulla base di testimonianze rese nel dibattimento (Pizoli, Puppa, Gianluca); b) che non sia stata valutata la prova relativa al momento della prima dazione di 300 euro (sommarie informazioni di Nuti e deposizione di Vicario), prova che, secondo il ricorrente, mostrerebbe che la prima dazione non coincise temporalmente con le lesioni e quindi farebbe venir meno l'aggravante prevista dall'art. 576, comma 1 (nexus teleologico), trasformando il reato di lesioni in un fatto perseguibile a querela.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato preliminarmente l'aspecificità del ricorso (i motivi sottoposti alla Seconda Sezione non erano stati allegati al nuovo ricorso). Sul merito, la Corte ha escluso l'errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., ritenendo che le questioni sollevate fossero già correttamente valutate dalla giurisprudenza di merito e dalla stessa Corte di cassazione: i giudici di merito avevano motivato che Nuti era estraneo al rapporto di credito tra Anzaloni e la MKG (svolgendo solo la funzione di messa in contatto), e che il contesto di violenze e minacce protrattesi per l'intera giornata rendeva irrilevante la precisa temporalità della seconda dazione di denaro ai fini del nesso teleologico richiesto per l'aggravante estorsiva. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p., comma 2 in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3-quinquies

    Norme richiamate per la contestazione di estorsione e relative aggravanti; la Corte ha ritenuto che la condotta e il contesto probatorio giustificassero la qualificazione estorsiva con le aggravanti contestate.

  • art. 582 c.p.

    Norma sulle lesioni personali: contestata con riferimento al nesso teleologico rispetto all'estorsione; la Corte ha ritenuto che le lesioni, inserite nel contesto estorsivo protratto, concorressero a configurare l'aggravante.

  • art. 585 c.p. in relazione all'art. 576 c.p., comma 1, n. 1

    Richiami normativi all'aggravante connessa a modalità o circostanze che aggravano il fatto; la Corte ha interpretato il nesso teleologico in senso ampio, ritenendo sufficiente che la dazione sia conseguente alle violenze/minacce anche se non strettamente contemporanea.

  • art. 56 c.p.

    Norma sulla partecipazione al reato (concorso di persone): richiamata nel quadro delle imputazioni complessive; la decisione di merito ha distinto i ruoli e valutato l'estraneità soggettiva di Nuti rispetto al credito vantato.

  • art. 393 c.p.

    Norma relativa a fattispecie di particolare natura soggettiva (richiami alla tipizzazione delle condotte); la Corte ha escluso che l'azione dell'imputato potesse rientrare tra le condotte previste dall'art. 393, in quanto si è trattato di estorsione e non di altra figura tipica citata.

  • art. 625-bis c.p.p.

    Dispositivo che disciplina l'annullamento per errore di fatto delle sentenze della Corte di cassazione: la Corte ricorda che l'errore di fatto censurabile è solo l'inesatto o omesso riferimento a fatti direttamente desumibili dagli atti del giudizio di legittimità, non gli ordinari errori di valutazione; l'errore deve aver influito sulla decisione e consistere in una percezione oggettivamente errata di dati processuali.

Massime di principio

  • L'errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. è molto restrittivo: può giustificare l'annullamento solo se si tratta di una evidente "svista" o omissione nella percezione di dati desumibili dagli atti del giudizio di legittimità e che abbia inciso sull'esito della decisione; non sono ammissibili censure di mero apprezzamento delle prove.
  • Un ricorso di legittimità è aspecifico e può essere dichiarato inammissibile se non allega e sviluppa i motivi già sottoposti alla Sezione che ha emesso la precedente decisione; è quindi essenziale riprodurre e motivare compiutamente i motivi impugnati.
  • Nella distinzione tra "mediatore/messa in contatto" e "procacciatore d'affari", rilevano gli elementi di fatto che dimostrano l'esistenza di un rapporto di procurata provvigione o di un rapporto di credito; l'assenza di ruolo societario e di obbligazioni verso l'agente può far prevalere la qualificazione di mera messa in contatto.
  • Per la configurabilità del nesso teleologico tra violenza/minaccia e dazione di denaro nell'estorsione, non è sempre richiesta una contemporaneità stretta: se la dazione è consequenziale a un contesto di violenze e minacce protrattosi nel tempo, può essere sufficiente per l'aggravante estorsiva.
  • Quando si sollevano questioni sulla temporalità degli atti (es. prima o dopo la violenza), occorre fornire elementi chiari e incontestabili desumibili dagli atti processuali: dubbi interpretativi o ricostruzioni alternative difficilmente superano il giudizio di legittimità se i giudici di merito hanno motivato compiutamente.

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