Cassazione Penale, Sentenza n. 30618/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore che imponeva l'obbligo di presentazione. Il ricorrente denunciava la violazione del diritto di difesa per l'inosservanza del termine dilatorio di 48 ore riconosciuto all'interessato per depositare memorie e deduzioni prima della pronuncia del GIP (prima censura) e, in particolare, l'omesso esame delle memorie difensive regolarmente trasmesse via PEC il 12/03/2022 alle ore 15:05 e 15:33 (seconda censura). Il ricorrente eccepiva che il GIP aveva convalidato il provvedimento prima della scadenza delle 48 ore decorrenti dalla notifica (notifica avvenuta il 10/03/2022 ore 18:20; convalida depositata il 12/03/2022 ore 08:05), limitando così l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato ed assorbente il secondo. Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che considera le misure previste dalla L. 401/1989 art. 6 come forme di restrizione della libertà personale e riconosce il diritto del destinatario a un congruo termine (48 ore) per esercitare il contraddittorio cartolare. Poiché il GIP ha emesso la convalida prima della scadenza del termine di 48 ore e prima del deposito utile delle memorie, è stata accertata la violazione del diritto di difesa e la nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e la Corte ha dichiarato cessata l'efficacia del provvedimento del Questore del 10/03/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - art. 6
art. 6 della L. n. 401 del 1989; art. 6 comma 2 e comma 2-bis
La norma sulla misura di prevenzione (obbligo di presentazione) è qualificata come forma di restrizione della libertà personale; il destinatario deve avere piena e previa conoscenza dei diritti di difesa e la possibilità di esercitarli tramite un contraddittorio cartolare entro il termine dilatorio di 48 ore
Art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
art. 178 lett. c) cod.proc.pen.
La violazione del termine dilatorio di 48 ore che impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa integra una nullità di ordine generale richiamabile ex art. 178 c.p.p.
Art. 13 Costituzione
Le misure che restringono la libertà personale richiedono le garanzie previste dalla Costituzione, inclusa la tutela del diritto di difesa
Corte Costituzionale, sent. n. 512 del 2002
Affermata la natura restrittiva delle misure previste dalla L. 401/89 e la necessità che il destinatario abbia piena e previa conoscenza dei diritti di difesa nei relativi giudizi
Sezioni Unite, sent. n. 44273 del 2004
Ribadito che il destinatario della misura deve poter interloquire presentando memorie e deduzioni e che è necessario riconoscergli un congruo termine (48 ore) per consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa
Massime di principio
- Il destinatario di un provvedimento di prevenzione (es. obbligo di presentazione) ha diritto a un termine dilatorio di 48 ore dalla notifica per presentare memorie e deduzioni e per conoscere gli atti a fondamento della misura.
- Il Pubblico Ministero ha lo stesso termine di 48 ore per chiedere la convalida; il GIP deve rispettare tale finestra temporale e non può decidere prima del suo decorso se ciò impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
- La decisione del GIP emessa prima della scadenza del termine dilatorio, con conseguente mancata valutazione di memorie depositate entro il termine, configura una nullità di ordine generale (art. 178 lett. c) c.p.p.) con conseguente annullamento dell'atto.
- Se il vizio riguarda la procedura di convalida, la Cassazione può annullare senza rinvio e disporre la cessazione dell'efficacia del provvedimento impugnato, anche in modo limitato (es. solo per l'obbligo di presentazione).
- In situazioni analoghe è essenziale documentare tempestivamente l'avvenuto deposito o invio delle memorie (es. ricevute PEC, attestazioni di deposito) per dimostrare l'esercizio del diritto di difesa entro il termine di 48 ore.
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