Ordinanza n. 398/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente, per mezzo della quale veniva richiesta la rimozione di materiale contenente amianto presso l’immobile sito in via nazionale n. 81, Eboli (SA) – rif. n.c.e.u. foglio 13, part. 157 – rif. pratica 158 – (PROT. 14824 del 09/04/2026), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente che disponeva la rimozione di materiale contenente amianto presso un immobile
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario dell’immobile)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l’ordinanza sindacale contingibile e urgente con cui il Comune aveva richiesto la rimozione di materiale contenente amianto presso un immobile sito in Eboli. Dalla motivazione dell’ordinanza cautelare emerge che il provvedimento impugnato si fondava su elementi di fatto risalenti a numerosi anni prima, senza recenti acquisizioni istruttorie dirette ad accertare concretamente l’attuale sussistenza di una situazione eccezionale e di pericolo, eventualmente mediante il coinvolgimento degli enti di controllo. Il ricorrente ha inoltre rappresentato un pregiudizio grave e attuale derivante dall’esecuzione dell’atto, ritenuto sussistente dal Collegio sotto il profilo del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli effetti dell’ordinanza impugnata nei sensi indicati in motivazione, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione. Il Collegio ha ritenuto rilevante, ai fini del fumus boni iuris, che l’ordinanza contingibile e urgente fosse fondata su elementi risalenti nel tempo e non supportati da recenti accertamenti istruttori sull’attuale presenza di una situazione eccezionale e di pericolo, presupposto per l’esercizio di poteri extra ordinem. Ha inoltre ritenuto positivamente sussistente il periculum in mora prospettato dal ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L’esame del merito è stato fissato all’udienza pubblica del 24 marzo 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito la base processuale per l’esame e l’accoglimento della domanda di sospensione.
Massime di principio
- L’esercizio del potere contingibile e urgente richiede l’accertamento concreto e attuale di una situazione eccezionale e di pericolo; non è sufficiente fondare il provvedimento esclusivamente su elementi di fatto risalenti nel tempo.
- Un’ordinanza contingibile e urgente deve essere preceduta, quando necessario, da recenti acquisizioni istruttorie idonee a verificare l’attuale sussistenza del pericolo, anche mediante l’eventuale ausilio degli enti di controllo.
- In sede cautelare, la carenza di recenti accertamenti sull’attualità della situazione di pericolo può integrare un profilo di fumus boni iuris, mentre la sospensione dell’atto è giustificata anche dalla positiva valutazione del periculum in mora rappresentato dal destinatario.
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