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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20773/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato è rimasta ferma, non essendo stata scalfita la decisione di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta. Con l'unico motivo ha denunciato violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'affermazione di responsabilità. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché generica e meramente riproduttiva delle doglianze già formulate in appello e già specificamente disattese dal giudice di merito, senza offrire un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 216, co. 1, n. 2, L. Fall.

    norma incriminatrice posta a base dell'affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta

  • art. 223, co. 1, L. Fall.

    disposizione richiamata quale base del titolo di reato contestato in relazione alla disciplina fallimentare

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure di merito sotto forma di violazione di legge quando il motivo si risolve nella mera riproposizione, in termini generici, delle doglianze già esaminate e disattese in appello.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la semplice reiterazione di argomentazioni già respinte dal giudice di merito non integra un motivo ammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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