Cassazione Penale, Ordinanza n. 04060/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, unificando i fatti sotto il vincolo della continuazione e rideterminando la pena per i reati contestati. L'unico motivo dedotto riguardava un asserito vizio di motivazione in punto trattamento sanzionatorio. La Corte ha però rilevato che la censura era generica e indeterminata, perché non indicava gli specifici elementi posti a fondamento dell'impugnazione e, in presenza di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta, non consentiva al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di svolgere il proprio sindacato.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Richiamato come uno dei reati oggetto della condanna confermata/rideterminata in appello; dalla decisione non emergono ulteriori precisazioni sul contenuto della fattispecie.
art. 633 c.p.
Richiamato come uno dei reati oggetto della condanna e della rideterminazione della pena in appello.
art. 639-bis c.p.
Richiamato come disposizione concorsuale connessa al capo di imputazione indicato nella sentenza di appello.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
La Corte lo applica per affermare che l'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici e non generici; la mancanza di indicazione degli elementi a base della censura rende il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico o indeterminato e non consente di comprendere, con precisione, quali siano i punti della decisione censurati e per quali ragioni.
- La deduzione di un vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio deve essere sorretta da critiche specifiche alla ratio della decisione impugnata; non è sufficiente una contestazione apodittica o meramente assertiva.
- In presenza di una motivazione della sentenza di merito logicamente coerente, il ricorrente deve indicare gli elementi concreti che dimostrano l'errore denunciato, altrimenti il giudice di legittimità non può esercitare il proprio sindacato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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