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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18846/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per estorsione (art. 629 c.p.) e per traffico di stupefacenti (art. 73 DPR 309/90). Le censure principali (soprattutto proposte da Areni Michael) riguardano: 1) vizio di motivazione e valutazione della prova (presunta acritica credibilità della persona offesa, omissione di valutare contraddizioni, omissione di riscontri bancari e contabili, diversa interpretazione dei messaggi e delle frequentazioni); 2) contestazione dell'applicabilità di un'aggravante (art. 628 comma 3 n. 3-bis e questioni interpretative con l'art. 110 c.p.); 3) contestazione del concorso di persone nell'attività di spaccio tra padre e figlio e della qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73 DPR 309/90 (anche art. 73 comma 5); 4) richiesta di riconoscimento di contributo di lieve entità (art. 114 c.p.) e deduzioni sulla determinazione degli aumenti di pena per continuazione (art. 81 c.p.). Per Areni Raffaele si riproducono censure analoghe e si chiede il riconoscimento delle attenuanti generiche e la revisione degli aumenti di pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto improcedibile il ricorso di Areni Raffaele per sopravvenuta morte (decesso 27/01/2022) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sua posizione per estinzione dei reati ai sensi dell'art. 150 c.p. Quanto al ricorso di Areni Michael, la Corte lo ha dichiarato inammissibile: le censure sono state ritenute, in gran parte, mere rivalutazioni del fatto o frammentarie e non conformi ai requisiti di specificità richiesti in cassazione; la motivazione della Corte d'appello è stata considerata adeguata e coerente. Conseguenze pratiche: annullamento senza rinvio della sentenza rispetto ad Areni Raffaele per estinzione dei reati; per Areni Michael dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e pagamento in via equitativa di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di estorsione; nella sentenza è il capo di imputazione relativo al comportamento estorsivo contestato agli imputati.

  • art. 73 DPR 309/90

    Norme relative al traffico di sostanze stupefacenti: il giudice di merito ha ritenuto applicabile la disciplina aggravata alla luce di una gestione consolidata/familiare delle cessioni; la Corte di cassazione ha ritenuto congrua la valutazione di merito sulla tipologia e ripetizione delle cessioni.

  • art. 606 comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato di legittimità: il ricorso deve indicare vizi di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità in modo specifico; mere rivalutazioni del fatto o censure generiche sono inammissibili.

  • art. 110 cod. pen.

    Principio del concorso di persone nel reato; la Corte ha valutato che gli elementi processuali consentivano di ritenere la commistione/gestione familiare dell'attività di spaccio comprensiva anche della condotta del ricorrente.

  • art. 628 comma 3 n. 3-bis cod. pen.

    Circostanza aggravante contestata: la Corte d'appello ne ha trattato la rilevanza; la Cassazione ha escluso l'applicazione dell'aggravante nei confronti di Areni Michael (la circostanza era contestata al solo Areni Raffaele).

  • art. 192 comma 3 cod. proc. pen.

    Regole sull'attendibilità dei testimoni: la Corte di Cassazione conferma che le doglianze su valutazione della credibilità sono sindacabili solo entro i limiti della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) e non come semplice violazione formale della norma procedurale.

  • art. 150 cod. pen.

    Estinzione del reato per morte dell'imputato: determina l'annullamento senza rinvio delle statuizioni penali relative al deceduto.

  • art. 620 lett. a) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata quando il rapporto processuale si è estinto, come per morte dell'imputato.

  • art. 129 comma 2 cod. proc. pen.

    Regola sulla pronuncia di proscioglimento: la Corte osserva che, quando il rapporto processuale è estinto per morte, è preclusa ogni pronuncia di proscioglimento nel merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'obbligo per il ricorrente inammissibile di sostenere le spese del procedimento; applicata a carico di Areni Michael.

  • art. 81 cpv. cod. pen.

    Regola sugli aumenti di pena per continuazione: la Corte d'appello ha motivato la determinazione e la riduzione degli aumenti in relazione al ruolo concreto dell'imputato; la Cassazione ha ritenuto la motivazione complessiva adeguata.

  • art. 114 cod. pen.

    Istituto del contributo di lieve entità: la difesa aveva richiesto il riconoscimento di un ruolo trascurabile del ricorrente, ma la Corte d'appello lo ha ritenuto non sussistente in base agli elementi di fatto; la Cassazione ha ritenuto la censura inammissibile.

Massime di principio

  • La morte dell'imputato dopo la proposizione del ricorso per Cassazione determina l'estinzione del reato e l'annullamento senza rinvio delle statuizioni penali relative a quell'imputato (art. 150 c.p. e art. 620 c.p.p.).
  • La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione integrale della prova: le censure che si risolvono in una mera rivalutazione del fatto o in una alternativa interpretativa senza specificità sono inammissibili (art. 606 c.p.p.).
  • Le doglianze sulla credibilità dei testi devono essere formulate con riferimento puntuale ai passaggi motivazionali contestati; la semplice eccezione di mancata valutazione è insufficiente in cassazione.
  • La contestazione di aggravanti o del concorso di persone richiede che la difesa indichi precisamente perché la prova di merito sarebbe manifestamente illogica o contraddittoria; l'assenza di tale specificità porta all'inammissibilità.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e ad obblighi pecuniari (art. 616 c.p.p. e contributo alla Cassa delle Ammende), salvo che non sia dimostrata responsabilità dolosa o colposa nella proposizione del ricorso.
  • Il giudice di legittimità valuta la completezza e la coerenza della motivazione nel suo complesso: argomentazioni anche sintetiche, se inserite nel quadro complessivo e logico della sentenza, possono ritenersi sufficienti.
  • Per impugnazioni in Cassazione è essenziale l'autosufficienza del ricorso: vanno indicate e allegate le parti degli atti e delle prove richiamate e va spiegata la decisività dei motivi dedotti.

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