Cassazione Penale, Sentenza n. 30603/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che non ha convalidato l'arresto per detenzione a fini di spaccio (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente ha dedotto che il GIP ha ecceduto i limiti del proprio controllo sostituendosi alla Polizia giudiziaria e compiendo una valutazione di merito sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'indagato anziché limitarsi a un controllo di ragionevolezza dell'operato degli agenti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendolo fondato. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in sede di convalida dell'arresto in flagranza (anche facoltativo), il giudice deve limitarsi a un controllo di ragionevolezza sull'operato della Polizia giudiziaria e non può procedere a una valutazione degli indizi in termini di gravità indiziaria o di responsabilità dell'indagato. Ha rilevato che il GIP, pur avendo richiamato i principi corretti, ha operato una valutazione di merito ritenendo che la detenzione di una "modica quantità" e la situazione personale dell'indagato escludessero la gravità o la pericolosità. La Corte ha invece ritenuto che, alla luce degli elementi noti al momento dell'arresto (due frammenti di hashish per complessivi 32 grammi, 1,65 grammi consegnati spontaneamente, oltre 10 bustine e un bilancino di precisione), l'arresto fosse ragionevole e legittimo. Perciò ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarato legittimo l'arresto.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
Norma che disciplina il reato di detenzione a fini di spaccio; la Corte osserva che l'arresto in flagranza per tale fattispecie è giustificato quando sussista la gravità del fatto o la pericolosità del soggetto
codice di procedura penale, art. 386, comma 3
Richiamato come riferimento ai termini procedurali da rispettare nella fase di convalida dell'arresto
codice di procedura penale, art. 390, comma 1
Richiamato come norma procedurale collegata alla convalida dell'arresto
codice di procedura penale, artt. 380 e 381
Indicano i reati richiamabili in sede di verifica di flagranza; la Corte sottolinea che il giudice deve verificare l'ipotizzabilità di uno di tali reati senza entrare nella valutazione di gravità indiziaria
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013 e Sez. 6, n. 21172 del 28/03/2007)
Principi consolidati secondo cui il controllo del giudice di convalida è un controllo di ragionevolezza sull'operato della Polizia giudiziaria, non una valutazione del merito
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012)
Precisazione relativa all'arresto facoltativo: il giudice deve porsi nella stessa situazione dell'operatore che ha disposto l'arresto e verificare se la scelta rientrava nella discrezionalità degli agenti, sulla base degli elementi conosciuti al momento
Massime di principio
- In sede di convalida dell'arresto in flagranza il giudice deve limitarsi a un controllo di ragionevolezza sull'operato della Polizia giudiziaria e non può sostituirsi ad essa effettuando valutazioni di merito sulla responsabilità dell'indagato
- Per l'arresto facoltativo è sufficiente che ricorra la gravità del fatto o la pericolosità del soggetto; non è richiesta la presenza congiunta di entrambi i parametri
- La verifica della gravità indiziaria e l'apprezzamento della responsabilità dell'indagato sono riservati alle fasi successive (es. richiesta di misure cautelari, giudizio di merito) e non alla convalida dell'arresto
- Elementi materiali reperiti al momento dell'arresto (quantitativi di droga, bustine, bilancino, strumenti per il confezionamento) possono giustificare, in termini di ragionevolezza, la legittimità dell'arresto anche se riconducibili a ipotesi meno gravi
- La sanzione amministrativa o precedenti di lieve entità non escludono automaticamente la pericolosità: il giudice di convalida deve valutare la ragionevolezza dell'arresto con riferimento agli elementi disponibili al momento della misura
- Se la fase di convalida è definitivamente esaurita e la Corte rileva l'illegittimità del controllo compiuto dal giudice di merito (GIP), l'annullamento può essere disposto senza rinvio quando non sussistano ulteriori fasi cui rinviare la valutazione
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