Cassazione Penale, Sentenza n. 17037/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce l'omessa motivazione della Corte d'appello in ordine alla richiesta, formulata nell'atto di appello, di conversione della pena detentiva nella sanzione sostitutiva della libertà controllata ai sensi degli artt. 53 e 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In primo grado il Tribunale di Patti aveva dichiarato il ricorrente colpevole del reato di porto senza giustificato motivo di un coltellino multiuso e lo aveva condannato a 1 mese di arresto e ad euro 3.000,00 di ammenda; la Corte d'appello aveva confermato tale decisione senza motivare adeguatamente la richiesta di conversione della pena detentiva nella libertà controllata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della conversione della pena detentiva nella libertà controllata, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. La Corte ha precisato che il giudice d'appello, quando è investito della richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi, è tenuto a fornire una congrua e adeguata motivazione che consideri, oltre ai criteri dell'art. 133 cod. pen., le modalità del fatto, la personalità del condannato, nonché le esigenze di rieducazione e di prevenzione del rischio di recidiva previste dall'art. 58, comma 1, della legge n. 689/1981. La Cassazione ha altresì rilevato la sopravvenuta riforma (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) che ha eliminato la libertà controllata e introdotto il lavoro di pubblica utilità, richiamando le disposizioni transitorie (art. 95) che consentono l'applicazione, se più favorevoli, delle norme previgenti. In applicazione dell'art. 624 cod. proc. pen. è stata dichiarata irrevocabile l'affermazione della responsabilità penale.
Norme richiamate
legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 53 e art. 56)
Consente la richiesta di conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione sostitutiva; la richiesta può essere proposta anche per la prima volta in appello e il giudice d'appello è tenuto a motivare adeguatamente l'esercizio del potere discrezionale di sostituzione.
legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 58, comma 1)
Imposta, tra i criteri per l'applicazione delle pene sostitutive, l'esigenza di rieducazione del condannato e quella di assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati; deve essere espressamente considerata nella motivazione per la conversione in sanzione sostitutiva.
art. 133 cod. pen.
I criteri generali di determinazione della pena (commensurazione in rapporto alla gravità del fatto e alla personalità del reo) devono essere tenuti presenti anche nella valutazione dell'applicabilità di pene sostitutive.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha riformato la materia delle pene sostitutive eliminando la "libertà controllata" e introducendo la misura del lavoro di pubblica utilità; la Corte d'appello dovrà tenerne conto nel riesame, applicando le disposizioni transitorie se più favorevoli.
art. 95 (disposizioni transitorie) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
"le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto" (comma 1); "le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del decreto, esse \"continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti\". Tuttavia, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva" (comma 2).
Stabilisce regole transitorie che consentono l'applicazione delle norme previgenti se più favorevoli e disciplina la sorte delle misure sostitutive già applicate o in corso.
art. 624 cod. proc. pen.
Regola l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità penale: in caso di annullamento limitato a vizi relativi a misure alternative, l'affermazione di colpevolezza rimane irrevocabile quando previsto.
Massime di principio
- La richiesta di conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva ai sensi della legge n. 689/1981 può essere proposta anche per la prima volta in appello; il giudice d'appello è comunque obbligato a motivare specificamente la decisione in ordine a tale richiesta.
- La motivazione deve tenere conto non solo dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (gravità del fatto e personalità del reo), ma anche delle esigenze di rieducazione del condannato e di prevenzione del rischio di commissione di altri reati (art. 58, l. n. 689/1981); l'omessa o insufficiente motivazione su questi punti è motivo di annullamento.
- Se la Corte di cassazione annulla soltanto la parte relativa alla valutazione di una misura sostitutiva, la pronuncia di responsabilità penale può rimanere irrevocabile mentre si rinvia il giudizio sul punto specifico all'organo di merito.
- In presenza di riforme legislative sopravvenute (es. d.lgs. n. 150/2022) che modificano le misure sostitutive, il giudice di merito deve applicare le disposizioni transitorie e valutare l'eventuale applicabilità di norme previgenti se più favorevoli al condannato.
- Per il difensore: quando si chiede la conversione in appello, è utile motivare compiutamente la richiesta indicando gli elementi che riguardano la personalità del cliente, le modalità del fatto, le condizioni di vita e i concreti elementi di rieducazione e di mancato pericolo di reiterazione, così da ridurre il rischio di annullamento per carenza motivazionale.
- Per il giudice d'appello: è necessario distinguere tra la valutazione della particolare tenuità del fatto (che riguarda la non punibilità) e la valutazione richiesta per l'applicazione delle pene sostitutive; argomentazioni valide per l'una non sono automaticamente sovrapponibili all'altra.
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