Sentenza n. 13671/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale del Comune di Viterbo n. Registro Generale 102 del 16 gennaio 2026, notificata a mezzo PEC in data 23 gennaio 2026, avente ad oggetto “Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 190/2024 per una variante di un impianto di produzione di biometano da fonti rinnovabili da realizzarsi nel Comune di Viterbo (VT), autorizzato con D.D.R.G. n. 3001 del 28/12/2023, aggiornata con D.D.R.G. n. 79 del 17/01/2025 – Proponente Castelleone Biometano S.A. S.r.l. – Approvazione determinazioni definitive, in merito alle osservazioni sul procedimento per l’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio”; - nonché, per quanto occorra e nei limiti dell’interesse della ricorrente, della relazione istruttoria del Settore VII del Comune di Viterbo, datata 14 gennaio 2026, recante “Valutazione delle osservazioni formulate dal soggetto espropriato”, allegata alla predetta determinazione e costituente parte integrante e sostanziale della medesima; - nonché, in via derivata e nei limiti in cui vengono in rilievo quali atti presupposti dell’odierno provvedimento lesivo, degli atti richiamati nel procedimento, e segnatamente: - della Autorizzazione Unica provinciale n. 3001 del 28 dicembre 2023 (04 - all. B), nella parte in cui ha dichiarato l’opera di pubblica utilità, indifferibile e urgente e ha disposto l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle particelle allora individuate al foglio 85, partt. 62 e 63; - degli atti, verbali e pareri resi nell’ambito del procedimento di variante sostanziale sfociato nella PAS di cui sopra, ivi inclusi i verbali della prima Conferenza di Servizi del 10 settembre 2024 (all. F), della seconda Conferenza di Servizi del 27 settembre 2024 (all. N) e della terza Conferenza di Servizi del 14 novembre 2024 (all. O), nella parte in cui hanno dato per acquisiti presupposti fattuali (comprese dichiarazioni non veritiere della controinteressata), urbanistici, viabilistici e partecipativi contestati dalla ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non autonomamente impugnabile per decorso dei termini, in quanto richiamato nel provvedimento impugnato e rilevante ai fini dell’illegittimità derivata e della ricostruzione della vicenda procedimentale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale del Comune di Viterbo che approvava le determinazioni definitive sulle osservazioni relative all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, oltre agli atti presupposti del procedimento
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione comunale adottata nell’ambito del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, funzionale all’ampliamento dell’intersezione tra Via Casetta e la S.P. 7 Commenda, connesso alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano. Ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, per il mancato coinvolgimento nelle Conferenze di servizi provinciali del 2024; contraddittorietà e difetto di motivazione; difetto di istruttoria sui presupposti urbanistici e viabilistici; violazione della disciplina in materia di VIA e PAS; omessa valutazione dell’interferenza con la Via Francigena; nonché l’illegittimità del rigetto delle osservazioni relative al piano particellare e alle aree di cantiere, alla stima dell’indennità, alla natura e alimentazione dell’impianto e ai criteri di determinazione della giusta indennità. Nel corso del giudizio, la controinteressata ha presentato una variante progettuale individuando un diverso tracciato viario attraverso la S.P. Tuscanese; il Comune ha quindi archiviato il procedimento espropriativo, facendo venir meno l’interesse sostanziale della ricorrente alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che l’archiviazione del procedimento espropriativo avesse integralmente soddisfatto l’interesse della ricorrente, consistente nell’evitare l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e l’ablazione dei terreni. Il Collegio ha precisato che l’evento satisfattivo non è derivato da autotutela, ravvedimento o riconoscimento dell’illegittimità da parte del Comune, ma esclusivamente dalla variante progettuale autonomamente presentata dalla controinteressata, che ha eliminato il presupposto fattuale della procedura espropriativa. Il Comune ha inoltre agito tempestivamente, archiviando il procedimento pochi giorni dopo aver ricevuto la variante. Per tali ragioni, pur richiamando il criterio della soccombenza virtuale applicabile alla regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, il TAR ha ritenuto recessiva tale regola, disponendo l’integrale compensazione delle spese, poiché l’Amministrazione era estranea alla causazione dell’evento satisfattivo.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, d.lgs. 104/2010
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta un provvedimento o pone in essere un comportamento idoneo a soddisfare integralmente l’interesse della parte ricorrente; nel caso concreto, il soddisfacimento è derivato dall’archiviazione del procedimento espropriativo conseguente alla variante progettuale della controinteressata.
art. 11 d.P.R. 327/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale base del subprocedimento relativo alle osservazioni del proprietario interessato dall’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere sussiste quando, nel corso del giudizio, un evento sopravvenuto elimina integralmente l’utilità concreta che il ricorrente mirava a conseguire mediante l’annullamento dell’atto impugnato.
- Quando l’evento satisfattivo deriva esclusivamente da una modifica progettuale autonomamente introdotta da un soggetto privato e determina il venir meno del presupposto fattuale dell’azione amministrativa, la cessazione del procedimento non implica riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato né ammissione della fondatezza delle censure.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la soccombenza virtuale deve essere valutata tenendo conto della concreta origine dell’evento satisfattivo; se esso è estraneo alla condotta dell’Amministrazione, non è necessariamente giustificata la condanna dell’Amministrazione alle spese.
- La tempestiva archiviazione di un procedimento amministrativo divenuto privo del proprio presupposto, adottata dopo una modifica progettuale privata che rende inutile l’intervento pubblico, costituisce condotta coerente con i principi di trasparenza, buon andamento e correttezza amministrativa.
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