Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 02285/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo aveva ritenuto responsabile di un tentativo di uccisione di una pecora e di condotte di invasione di terreni appartenenti a un parco nazionale, con ulteriore danneggiamento dei terreni mediante ovini e caprini. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 544-bis c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che non sarebbe stata considerata la deposizione di testi che avrebbero riferito di un ordine impartito a terzi e che, comunque, la condotta sarebbe stata inidonea, integrando un reato impossibile. Con un secondo motivo ha contestato la motivazione sull'appartenenza all'azienda dell'imputato dei capi di bestiame presenti nei terreni, lamentando l'assenza di una verifica puntuale sugli animali effettivamente al pascolo. Con un terzo motivo ha dedotto l'insussistenza del reato di invasione di terreni ex art. 633 c.p. sotto il profilo oggettivo e soggettivo, rilevando la mancata prova della permanenza del gregge, la possibilità di un mero transito o pascolo temporaneo, la presenza di pastori, nonché la mancanza di perimetrazione o avvisi relativi alla natura demaniale o protetta dei terreni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici, non specificamente riconducibili ai vizi deducibili ex art. 606 c.p.p. e comunque diretti a sollecitare una rivalutazione del merito. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata era logica e coerente: per il fatto relativo alla pecora, gli stessi stralci richiamati dalla difesa confermavano l'ordine di gettare viva l'animale nel cassonetto, corroborato da un turista, dai carabinieri e dal comportamento successivo dell'imputato; per l'invasione dei terreni, vi era stata l'identificazione dei capi di bestiame tramite targhetta auricolare e l'occupazione consapevole di terreni del parco emergeva dalle dichiarazioni dei dipendenti e da ulteriori elementi probatori, inclusi il danno alla flora e la protrazione dell'occupazione. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 544-bis c.p.

    norma richiamata dalla difesa per sostenere l'insussistenza del tentativo di uccisione dell'animale e l'inidoneità della condotta; la Corte nega la fondatezza della censura perché la condotta è descritta come idonea e sorretta da prova logica e testimoniale.

  • art. 633 c.p.

    norma invocata per contestare l'invasione di terreni; la Corte ritiene invece provata l'occupazione consapevole di terreni del parco nazionale.

  • art. 606 c.p.p.

    la Corte afferma che le doglianze non sono riconducibili ai vizi deducibili in cassazione perché meramente enunciate, prive di specificità e sganciate da una critica alla motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 86

    richiamata per il criterio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica se il ricorso è stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nella specie tale evenienza è esclusa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando le censure sono generiche, meramente assertive o non effettivamente dirette contro la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio attraverso una diversa lettura dei testi o delle emergenze istruttorie, se la sentenza di merito ha fornito una motivazione logica e coerente.
  • La deduzione del reato impossibile per inidoneità dell'azione richiede un'effettiva base argomentativa; è infondata quando il fatto storico accertato consente di ritenere la condotta concretamente idonea a produrre l'evento perseguito.
  • Nel reato di invasione di terreni, la prova può desumersi da elementi convergenti quali l'identificazione del bestiame, le dichiarazioni dei testimoni, il danno arrecato alla vegetazione e la protrazione dell'occupazione, ove tali elementi dimostrino una consapevole occupazione del fondo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.