Cassazione Penale, Sentenza n. 27054/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, unico motivo: nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello. In particolare l'imputato aveva eletto domicilio in data 06/02/2020 presso la sua abitazione in San Benedetto del Tronto (con espressa revoca di ogni precedente elezione), ma il decreto di citazione per il grado di appello fu notificato presso il domicilio precedentemente eletto (studio dell'avv. Gramenzi). Si deduce che la notifica non è stata idonea a determinare la conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato e si denunciano violazioni di norme processuali richiamate (artt. 178 lett. c), 179, 185, 420-bis, 601 comma 3 c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che la notificazione è stata eseguita in forma diversa da quella prescritta e non ha garantito la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato, determinando una nullità assoluta del giudizio di secondo grado. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. La Corte ha inoltre precisato che la trattazione in rito cartolare (assenza di richiesta di discussione orale) non altera la necessità di corretta notificazione e che la dichiarazione di astensione del difensore non produce conseguenze processuali in assenza di richiesta di differimento.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen., lett. c)
Richiamato in relazione ai vizi di forma e alle nullità; la Corte lo ha considerato alla luce della mancata notificazione idonea a determinare la conoscenza effettiva del processo, fattore che integra una nullità assoluta.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato in connessione con gli istituti delle nullità; interpretato come norma utile a valutare la gravità del vizio di notificazione e le sue conseguenze sulla validità del giudizio d'appello.
art. 185 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto alle regole sulla notificazione e sulle comunicazioni di domicilio; la Corte lo ha utilizzato per affermare che la notifica al domicilio precedentemente eletto non è idonea dopo la revoca e la nuova elezione.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme pertinenti al motivo di cassazione; evincibile dall'atto che la Corte lo ha considerato nel quadro della verifica delle violazioni di legge che giustificano l'annullamento.
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
Citando la norma in materia di comunicazioni e notificazioni processuali, la Corte ha collegato la sua applicazione alla tutela del diritto della difesa e alla necessità della conoscenza effettiva del procedimento.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. e art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. dalla L. 18/12/2020 n.176)
Richiamate in relazione alla procedura cartolare: le parti non avendo richiesto la discussione orale, il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto; la Corte ha comunque affermato che ciò non esime dall'obbligo di corretta notificazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite alla motivazione della Corte suprema: la decisione si è svolta nei limiti strettamente necessari per la motivazione, data la natura del motivo dedotto.
Massime di principio
- La notifica degli atti di impugnazione/dei decreti di citazione deve essere eseguita presso l'ultimo domicilio eletto dall'imputato: una notifica al domicilio precedentemente eletto, dopo una revoca espressa, può rendere nullo il giudizio se impedisce la conoscenza effettiva del processo.
- La nullità derivante da una notifica inefficace che impedisca la conoscenza del giudizio può essere qualificata come nullità assoluta e comportare l'annullamento della sentenza d'appello con rinvio per nuovo giudizio.
- Il trattamento del procedimento con rito cartolare (assenza di discussione orale richiesta) non elimina l'obbligo di corretta notificazione: anche nei riti scritti la conoscenza effettiva dell'imputato è imprescindibile.
- La dichiarazione di astensione del difensore da agitazioni sindacali non produce effetti processuali automatici in assenza di richiesta di differimento dell'udienza o di altri atti formali; sono decisive le forme di notificazione e la tempestiva comunicazione delle scelte difensive.
- In presenza di un vizio di notificazione che impedisca l'effettiva partecipazione o conoscenza dell'imputato, la strada praticabile è il ricorso per cassazione finalizzato all'accertamento della nullità e, in caso di accoglimento, il rinvio per un nuovo giudizio.
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