Cassazione Penale, Sentenza n. 41212/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava l'inosservanza ed errata applicazione dell'art. 165 cod. pen.: il Tribunale aveva concesso la seconda sospensione condizionale della pena a soggetto che già ne aveva beneficiato in precedenza, senza subordinare la nuova concessione all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma della norma, come invece obbligatorio ai sensi del secondo comma. Il pubblico ministero era parte legittimata a far valere il vizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena. La dichiarazione di colpevolezza e la determinazione della pena (tre mesi di reclusione militare con non menzione) sono rimaste incise solo nella parte relativa al beneficio; è stato disposto il rinvio per un nuovo giudizio sul punto ad altra sezione del Tribunale militare di Verona affinché sia valutata la corretta applicazione dell'art. 165 cod. pen.
Norme richiamate
art. 165 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che, in caso di nuova concessione della sospensione condizionale della pena a chi ne ha già usufruito, la legge (secondo comma) impone di subordinare tale beneficio all'adempimento di uno degli obblighi indicati nel primo comma; la mancata imposizione di tali obblighi costituisce errore di diritto che legittima l'annullamento della concessione.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
La Corte ricorda che il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta ai sensi di questa disposizione, ossia senza discussione orale salvo diversa istanza delle parti: elemento procedurale rispettato nel processo.
art. 593, comma 1, cod. proc. pen.
Dato che la sentenza di merito era inappellabile, la Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su un punto (la concessione del beneficio) ad altra sezione del medesimo tribunale, come previsto dalla disciplina sul controllo di legittimità quando la sentenza non è impugnabile in sede ordinaria.
Massime di principio
- La seconda concessione della sospensione condizionale della pena a chi ne ha già fruito è possibile solo se il giudice impone l'adempimento di almeno uno degli obblighi previsti dal primo comma dell'art. 165 cod. pen.; l'omissione di tale condizione è vizio di diritto.
- Il pubblico ministero è parte legittimata a far valere in cassazione la mancata applicazione degli obblighi previsti dall'art. 165 quando la sospensione è stata concessa senza le prescrizioni richieste dalla legge.
- L'annullamento in Cassazione può riguardare soltanto la parte relativa al beneficio illegittimamente concesso; la dichiarazione di colpevolezza e la pena sostanziale restano in vita salvo diversa statuizione.
- Se la sentenza di merito è inappellabile, la Corte di cassazione può annullare e rinviare la questione ad altra sezione del stesso tribunale per nuovo esame limitato al punto censurato.
- In casi analoghi il giudice di merito deve sempre verificare lo storico delle concessioni di benefici e motivare esplicitamente l'eventuale imposizione di obblighi supplementari quando richiesto dalla legge.
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