Ordinanza n. 485/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto prot n.0056050 del Ministero dell'Istruzione e Merito a firma del Direttore Generale DGOSV del 16 ottobre 2025 , recante diniego del riconoscimento in Italia del titolo estero titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dal ricorrente in Romania (Università Dimitrie Cantemir”, attestato n. 1973 del 14/07/2022) ai fini dell'accesso all'insegnamento su posti di sostegno nella scuola secondaria di primo grado; nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto o non comunicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché non risultava che il ricorrente fosse titolare di un contratto di insegnamento sul sostegno e, quindi, non era ravvisabile un pregiudizio grave e irreparabile. In mancanza del periculum, ha ritenuto superfluo esaminare il fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della tipologia delle questioni trattate.
Atto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento in Italia del titolo estero di specializzazione sul sostegno ai fini dell'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito recante il diniego del riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un'università rumena. Dal testo non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego. In sede cautelare, il giudice ha esaminato il periculum in mora e ha rilevato che il ricorrente non risultava titolare di un contratto di insegnamento sul sostegno, sicché non era dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata valutata secondo i presupposti cautelari previsti dal codice del processo amministrativo; il giudice ha escluso il periculum in mora e ha pertanto respinto la domanda senza esaminare il fumus boni iuris.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un diniego amministrativo richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera lesività del diniego, in assenza di elementi concreti sull’attualità e irreparabilità del danno, non è sufficiente.
- Quando il periculum in mora risulta insussistente, il giudice amministrativo può ritenere superfluo l’esame del fumus boni iuris e respingere la domanda cautelare sulla sola base della carenza del pericolo di danno irreparabile.
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