Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 485/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto prot n.0056050 del Ministero dell'Istruzione e Merito a firma del Direttore Generale DGOSV del 16 ottobre 2025 , recante diniego del riconoscimento in Italia del titolo estero titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dal ricorrente in Romania (Università Dimitrie Cantemir”, attestato n. 1973 del 14/07/2022) ai fini dell'accesso all'insegnamento su posti di sostegno nella scuola secondaria di primo grado; nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto o non comunicato.

Giustizia amministrativa202514269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché non risultava che il ricorrente fosse titolare di un contratto di insegnamento sul sostegno e, quindi, non era ravvisabile un pregiudizio grave e irreparabile. In mancanza del periculum, ha ritenuto superfluo esaminare il fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della tipologia delle questioni trattate.

TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento in Italia del titolo estero di specializzazione sul sostegno ai fini dell'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito recante il diniego del riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un'università rumena. Dal testo non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego. In sede cautelare, il giudice ha esaminato il periculum in mora e ha rilevato che il ricorrente non risultava titolare di un contratto di insegnamento sul sostegno, sicché non era dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è stata valutata secondo i presupposti cautelari previsti dal codice del processo amministrativo; il giudice ha escluso il periculum in mora e ha pertanto respinto la domanda senza esaminare il fumus boni iuris.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un diniego amministrativo richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera lesività del diniego, in assenza di elementi concreti sull’attualità e irreparabilità del danno, non è sufficiente.
  • Quando il periculum in mora risulta insussistente, il giudice amministrativo può ritenere superfluo l’esame del fumus boni iuris e respingere la domanda cautelare sulla sola base della carenza del pericolo di danno irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.